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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2022, n. 5128

Sicurezza sul lavoro - Lavori in quota (N.d.R.: articolo 107, Dlgs 81/2008) - Infortunio di un lavoratore per caduta dall'alto - Violazione dell'obbligo di adozione di impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali per i lavori in quota effettuati ad oltre due metri da un piano stabile ex articolo 122, Dlgs 81/2008 - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza - Obbligo di aggiornamento del documento di valutazione rischi in caso di nuova attività - Violazione articolo 28, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Per "lavori in quota" si intendono le attività che si svolgono ad oltre due metri da un piano stabile,  contenute da parapetti, quando qualsiasi conformazione della struttura possa comportare la caduta del lavoratore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 14 febbraio 2022, n. 5128 ricordando che ai sensi dell'articolo 122, Dlgs 81/2008 nei lavori in quota devono essere adottate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. La Corte ha infatti respinto le doglianze dell'imputato secondo il quale i lavori in quota  non necessitano di strutture di contenimento o parapetti.  Nel caso di specie i Giudici hanno inoltre escluso il comportamento abnorme del lavoratore ricordando l'obbligo del datore di lavoro, violato nel caso di specie, di sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (Dvr) ex articolo 28 Dlgs 81/2008, nel caso non vi sia prevista una determinata attività che deve essere svolta. Nella fattispecie i Giudici hanno respinto il ricorso dell'imputato campano ritenendolo responsabile per l'infortunio ai danni di un suo dipendente per aver omesso di adottare tutte le cautele necessarie ad eliminare i rischi di caduta durante gli interventi di manutenzione straordinaria della centrale termica mentre provvedeva alla fissazione di alcuni pannelli metallici sul tetto del capannone copri caldaia. (MLS)

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2022, n. 5128