Sentenza Corte di Cassazione 4 agosto 2020, n. 23506
Sicurezza sul lavoro - Macchinario per miscelare granuli di plastica - Infortunio del lavoratore per schiacciamento di un arto - Responsabilità del datore di lavoro per lesioni, ex articolo 590, Codice penale - Mancanza di requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, ai sensi degli articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008 - Mancanza di sistemi protettivi dei macchinari, allegato V, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Anche i miscelatori per granuli di plastica devono dal datore di lavoro essere resi conformi ai requisiti di sicurezza ed adeguatezza alle operazioni da svolgere ex articolo 71, Dlgs 81/2008. E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 4 agosto 2020, n. 23506, ricordando che se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, spetta al datore di lavoro renderli idonei alle lavorazioni a cui sono destinati dotandoli di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione, ai sensi dell'allegato V, Dlgs 81/2008. Nel caso in esame i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto responsabile l'imputato lombardo per l'infortunio accorso a un lavoratore che durante l'utilizzo di un miscelatore per granuli di plastica, per velocizzare le operazioni di scarico aveva inserito una mano nel canale posto nella parte inferiore del macchinario dove mancava un dispositivo di interblocco meccanico, idoneo ad arrestare il funzionamento della macchina in caso di apertura.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 agosto 2020, n. 23506
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