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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 novembre 2021, n. 41147

Sicurezza sul lavoro - Macchinario con parti mobili in movimento e privo dei necessari presidi di sicurezza - Infortunio di un lavoratore - Violazione dell'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee, ex articolo 71, comma 4, Dlgs 81/2008 - Responsabilità del datore di lavoro per non aver adeguato i macchinari ai progressi della tecnologia - Sussistenza - Responsabilità del datore per reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Sussistenza

Il rilascio della certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza dei macchinari non esonera il datore di lavoro da responsabilità per infortunio occorso ad un proprio lavoratore. Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 12 novembre 2021, n. 41147 ribadendo l'obbligo  del datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza dei macchinari di lavoro anche se presente il marchio "Ce", e adeguarli ai progressi della tecnologia, ai sensi dell'articolo 71, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso in oggetto inoltre, nulla vale quanto affermato dal datore di lavoro riguardo la responsabilità del costruttore per la mancata installazione sul macchinario di un sistema di sicurezza, nonostante le rassicurazioni presenti sul libretto di uso e di manutenzione. I Giudici hanno infatti sottolineato che anche in caso l'infortunio si sia verificato per inosservanza da parte del costruttore delle norme infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non si esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare determinate attrezzature di lavoro, e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Nella fattispecie in oggetto i giudici della Suprema Corte hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro veneto in ordine al reato di cui all'articolo 590 del Codice penale, per avere messo a disposizione del lavoratore infortunato ad una mano un macchinario privo dei necessari presidi di sicurezza e senza una adeguata azione di manutenzione, essendo venuta a mancare una valutazione in "progress" delle carenze del predetto macchinario. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 12 novembre 2021, n. 41147