Sentenza Tar Sicilia 11 agosto 2020, n. 2051
Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento delle acque sotterranee - Contaminazione - Obblighi di presentazione del progetto di bonifica - Condizioni - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) - Sussistenza - Eccezioni - Inquinamento idrico - Obbligo di redazione del progetto di bonifica - Condizioni - Mancato rispetto nel punto di conformità per ciascuna sostanza inquinante dei valori di concentrazione soglia contaminazione (Csc) - Allegato 1 e allegato 5 al Titolo V, parte IV, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Nel caso di inquinamento delle acque sotterranee, gli obblighi di bonifica e redazione del relativo progetto scattano al superamento dei valori delle concentrazioni soglia contaminazione (Csc).
Così si è espresso il Tar Sicilia nella sentenza 11 agosto 2020, n. 2051 che ha confermato il provvedimento dell'Arpa (agenzia regionale per l'ambiente) emanato ai sensi dell'articolo 242, Dlgs 152/2006 nei confronti di una azienda che aveva superato i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) in relazione a una sostanza inquinante, con riferimento alle acque sotterranee. L'azienda lamentava l'illegittima sovrapposizione, ad opera dell'Amministrazione, delle Csc e delle Csr (concentrazioni soglia di rischio) relative alle acque di falda. Se i primi (le Csc) rappresenterebbero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali sono richiesti la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio specifica, solo superati i valori delle Csr scatterebbe l'obbligo di bonifica e redazione del relativo progetto.
Non è così per i Giudici. Se il ragionamento è vero in linea generale, vi è una eccezione con riferimento all'inquinamento della falda acquifera: l'allegato 1 al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006, prescrive che nel "punto di conformità" delle acque sotterranee, cioè nel punto a valle idrogeologico della sorgente di inquinamento fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica, per ciascuna sostanza contaminante devono essere rispettati i valori di Csc. In tale punto di conformità le relative Csr per ciascun contaminante sono fissate come equivalenti alle Csc di cui all'allegato 5 della Parte IV del Dlgs n. 152 del 2006. (FP)
Tar Sicilia
Sentenza 11 agosto 2020, n. 2051
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