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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Liguria 3 settembre 2020, n. 600

Valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto) - Modifica all'impianto - Sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via (Screening) - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Allegato IV, n. 7, lettera z.b), alla Parte II del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Obbligo di sottoposizione diretta a Via - Esclusione

La modifica di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso va sottoposto a "screening" ambientale con esclusione dell'obbligo di sottoposizione diretta a valutazione di impatto ambientale (Via).
Lo ha deciso il Tar Liguria nella sentenza 3 settembre 2020, n. 600 respingendo le doglianze di un gruppo di cittadini che aveva impugnato il decreto regionale di non assoggettabilità a Via in esito al procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ("screening") ex articolo 19, Dlgs 152/2006, per la modifica di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso. I ricorrenti lamentavano che il progetto, ubicato in una porzione di una cava fosse riconducibile all'attività estrattiva ivi esercitata e quindi ricadesse tra i progetti assoggettati obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale senza "passare" per lo screening.
In realtà, hanno sostenuto i Giudici, il progetto riguarda unicamente la modifica dell'impianto industriale che, pur ubicato in una porzione del piazzale della cava, non è funzionale all'attività estrattiva con cui si interseca marginalmente per l'utilizzo di pietrisco calcareo nel ciclo produttivo. L'impianto produce nuovo asfalto utilizzando fresato d'asfalto da riciclare, bitume acquistato da produttori esterni e materiale inerte, e quindi rientra nell'ipotesi di cui all'allegato IV, n. 7, lettera z.b), alla Parte II del Dlgs. 152/2006 ("impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV, Dlgs 152/2006"). Corretto quindi sottoporlo a verifica di assoggettabilità a Via. (FP)

Tar Liguria

Sentenza 3 settembre 2020, n. 600