Sentenza Consiglio di Stato 8 novembre 2021, n. 7408
Rifiuti - Impianto di recupero di rifiuti inerti - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Decisione di assoggettamento a Via - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Presupposti - Utilizzo dei criteri di cui all'allegato V, parte II, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Decisione di assoggettamento a Via che non dà conto in motivazione dell'utilizzo dei criteri ex allegato V, parte II, Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza
La motivazione con la quale si decide l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale (Via) di un impianto rifiuti deve sempre fare riferimento ai criteri indicati nell'allegato V alla Parte II, Dlgs 152/2006.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato che con la sentenza 8 novembre 2021, n. 7408 ha annullato la decisione di una Provincia della Puglia di assoggettamento a procedura di valutazione di impatto ambientale (Via), di un progetto di impianto di recupero di rifiuti inerti. Secondo i Giudici amministrativi, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione provinciale nelle valutazioni che svolge in sede di screening (verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19, Dlgs 152/2006) e la doverosità in tale sede di ogni cautela, la decisione di sottoposizione a Via deve essere adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'allegato V alla parte II del Dlgs 152/2006.
L'articolo 19 del Dlgs 152/2006 precisa infatti come sia nel caso in cui l'Autorità competente decida di assoggettare il progetto a Via sia nel caso prenda la decisione di escluderlo, tale pronunciamento deve, in motivazione, dare conto che si sono utilizzati i criteri di cui all'allegato V alla Parte II del Dlgs 152/2006. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 8 novembre 2021, n. 7408
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