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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 14 ottobre 2020, causa C-629/19

Rifiuti - Fanghi di depurazione da acque reflue urbane e industriali - Nozione di rifiuto - Articolo 3, punto 1, direttiva 2008/98/Ce - Ambito di applicazione - Fanghi di depurazione avviati a incenerimento - Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) - Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/98/Ce (N.d.R.: disciplina recepita nell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) - Applicazione - Verifica dell'esistenza di operazione di recupero che rispetta le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto prima dell’incenerimento - Necessità

I fanghi di depurazione avviati a incenerimento per produrre energia non sono "rifiuti" se le condizioni "End of Waste" sono già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento.
Questa è la risposta che la Corte di Giustizia Ue (sentenza 14 ottobre 2020, causa C-629/19) ha dato al Giudice austriaco nella vicenda di una cartiera situata in un'area in cui è presente anche un depuratore delle acque reflue che tratta sia i reflui derivanti dalla produzione della carta, sia dalle acque reflue urbane. Dal un lato per la Corte Ue i fanghi che ne derivano dal trattamento di queste acque non possono essere considerati "sottoprodotto" come voleva l'azienda ma sono rifiuti (essendo derivati anche dai reflui urbani) ex articolo 3 della direttiva 2008/98/Ce.
Dall'altro che, nell'ipotesi in cui l'incenerimento dei fanghi di depurazione consistesse in un'operazione di "recupero" questi fanghi possono non essere più qualificati "rifiuti" solo a patto di rispettare le condizioni "End of Waste" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce che devono essere già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento. Spetterà al Giudice austriaco nel caso di specie accertare se la circostanza si verifica .Nell'ambito di tale valutazione rileva la circostanza che il calore prodotto durante l'incenerimento dei fanghi di depurazione sia riutilizzato in un processo di fabbricazione di carta e di pasta di legno e che tale processo presenti un vantaggio significativo per l'ambiente a causa dell'utilizzo di materiali di recupero per preservare le risorse naturali e per consentire l'attuazione di un'economia circolare. (FP)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 14 ottobre 2020, causa C-629/19

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/Ce - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Acque reflue – Fanghi di depurazione – Ambito di applicazione – Nozione di "rifiuto" - Cessazione della qualifica di rifiuto - Operazione di recupero o di riciclaggio