Sentenza Tar Piemonte 31 ottobre 2020, n. 653
Bonifiche di siti contaminati - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Responsabilità da attività produttive e d'impresa - Sussistenza - Continuità normativa tra il Dlgs 22/1997 e il Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Presupposti per il riconoscimento della responsabilità - Esistenza del soggetto al momento dell'entrata in vigore del Dlgs 22/1997 - Trasmissibilità mortis causa degli obblighi di bonifica - Principio chi inquina paga - Sussistenza
Le responsabilità in materia di bonifica dei siti contaminati ai sensi dell'articolo 244 del Dlgs 152/2006, per il Tar del Piemonte, sono suscettibili di entrare nell'asse ereditario quale posta passiva.
Tale conclusione, sottolinea il Giudice amministrativo di primo grado piemontese nella sentenza 653/2020, risulta coerente con la ratio dell'impianto normativo, che è quella di far gravare i costi del ripristino su colui che ha beneficiato economicamente di una attività nociva e, quindi, anche sugli eredi che beneficiano in via successoria dei profitti tratti con tale attività (che comunque possono circoscrivere tali costi al limite del loro arricchimento).
Sotto altro aspetto, il Giudice ha poi censurato il provvedimento con cui la Città metropolitana di Torino, al fine di affermare la non trasmissibilità dell'obbligo di bonifica nel caso specifico, aveva posto l'accento sulla circostanza che, all’epoca di apertura della successione, il terreno (inquinato) non fosse più di proprietà dei soggetti deceduti.
Al fine di affermare la trasmissibilità degli obblighi di bonifica, stabilisce invece il Tar, è sufficiente - tenuto conto della natura permanente del danno ambientale e della "sostanziale continuità normativa" tra il Dlgs 22/1997 e il Dlgs 152/2006 - che il soggetto responsabile dell'inquinamento abbia quantomeno continuato ad esistere dopo l’entrata in vigore del Dlgs 22/1997, ancorché a quell'epoca non avesse più la disponibilità del sito inquinato. (AG)
Tar Piemonte
Sentenza 31 ottobre 2020, n. 653
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