Sentenza Tar Lazio 27 ottobre 2020, n. 10981
Rifiuti - Impianto di trattamento rifiuti - Procedimento autorizzatorio - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Competenza della Regione o Provincia delegata - Sussistenza - Intervento del Comune - Esclusivamente in sede di Conferenza di servizi - Sussistenza - Previsione urbanistica comunale che vieta la realizzazione di un impianto autorizzato - Illegittimità - Sussistenza - Localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti - Competenza della Provincia - Articolo 197, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il Comune deve esprimere le sue riserve sull'autorizzazione di un impianto rifiuti durante la Conferenza di servizi per l'autorizzazione e non può introdurre veti successivi alla realizzazione sul suo territorio.
Lo ha ricordato il Tar Lazio nella sentenza 27 ottobre 2020, n. 10981 in relazione al diniego del permesso di costruire emesso da un Comune in relazione a un impianto di gestione rifiuti regolarmente autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006. L'Ente comunale sosteneva che essendo entrata in vigore una modifica al regolamento di igiene e sanità comunale, l'impianto era localizzato in area non più idonea per tale tipo di struttura. Per il Tar il provvedimento comunale è illegittimo perché contrario alla normativa di riferimento specie in merito alle competenze degli Enti territoriali coinvolti.
Da un lato i Giudici hanno ricordato che l'articolo 208 del Dlgs 152/2006 attribuisce alla Regione (o Provincia delegata) la competenza ad autorizzare gli impianti di gestione rifiuti. Se il Comune ha delle riserve sulla realizzazione dell'impianto – anche in relazione alla sua localizzazione - è in sede di Conferenza di servizi convocata per il rilascio del titolo che deve esprimersi. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 197, Dlgs 152/2006, spetta alla Provincia individuare, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento e delle previsioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza la previsione comunale è illegittima. (FP)
Tar Lazio
Sentenza 27 ottobre 2020, n. 10981
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