Sentenza Tar Lazio 4 maggio 2021, n. 5213
Rifiuti - Discarica di rifiuti - Autorizzazione (N.d.R. articolo 8, Dlgs 36/2003) - Progetto di ampliamento di una discarica - Provvedimento valutazione di impatto ambientale - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale - Articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Riduzione dell'ampliamento della discarica autorizzato con la Via - Ragioni - Considerazioni relative alla strategia regionale sui rifiuti e al fabbisogno impiantistico - Legittimità - Sussistenza - Indipendenza dell'Aia dalla Via - Sussistenza
La Via positiva su un ampliamento di una discarica di rifiuti non esclude che l'Aia (che fa una valutazione diversa dall'impatto ambientale) possa decidere diversamente e limitare l'ampliamento.
Così il Tar del Lazio nella sentenza 4 maggio 2021, n. 5213 in relazione al progetto di sopraelevazione di un invaso di una discarica. Il progetto di ampliamento aveva ottenuto una valutazione di impatto ambientale positiva ex articolo 25, Dlgs 152/2006 ma la successiva autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata prevedeva una riduzione dell'ampliamento. La società ricorrente contestava la possibilità che l'Aia riducesse un progetto che aveva avuto una Via positiva.
I Giudici laziali però hanno rilevato come la Via e l'Aia siano procedimenti indipendenti che fanno valutazione di tipo diverso. Nel caso di specie la riduzione dell'ampliamento della discarica richiesto in sede di rilascio dell'Aia atteneva a considerazioni relative alla programmazione in materia di rifiuti della Regione, con riferimento al fabbisogno impiantistico. L'Aia non ha "sconfinato" nel campo della Via, avendo fatto considerazioni diverse dalla compatibilità ambientale che non potevano essere fatte (né sono state fatte) in sede di procedimento di Via. Quanto al fatto se l'Aia fosse la sede per fare considerazioni sul fabbisogno impiantistico, i Giudici si sono limitati a constatare che nessun rilievo sul punto ha fatto la società ricorrente. (FP)
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N.d.R.: il Consiglio di Stato, con sentenza 18 luglio 2022, n. 6087, ha dichiarato improcedibile l'appello contro la presente sentenza per sopravvenuta carenza di interesse.
Tar Lazio
Sentenza 4 maggio 2021, n. 5213
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