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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 2 dicembre 2020, n. 258

Energia - Norme della Regione Puglia - Interventi di modifica su impianti eolici e fotovoltaici - Definizione criteri per esclusione dall'obbligo di effettuare valutazioni ambientali - Articolo 10, Lr Puglia 34/2019 - Illegittimità costituzionale - Sussistenza - Rinnovo titolo abilitativo per impianti eolici e fotovoltaici esistenti - Introduzione di requisiti e obbloghi non previsti dal legislatore nazionale - Articolo 10, Lr Puglia 34/2019 - Illegittimità costituzionale - Sussistenza

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della Lr 34/2019 della Puglia relativi agli iter autorizzativi e alle valutazioni ambientali per i rifacimenti degli impianti a fonti rinnovabili.
Con sentenza n. 258 del 3 dicembre 2020, la Consulta ha innanzitutto bocciato l'articolo 10 della Lr 34/2019, che stabilisce - tra le altre cose - i criteri per valutare se un intervento di modifica (ricostruzione, potenziamento, rifacimento, ecc.) di un impianto eolico o fotovoltaico abbia o meno impatti negativi sull'ambiente e, di conseguenza, se possa essere escluso dall'obbligo di sottoporsi a valutazioni d'impatto ambientale.
I giudici al riguardo hanno ricordato che non spetta alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinino l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale. La disciplina sulla Via, infatti, rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva, secondo quanto indicato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'articolo 12 della medesima Lr 34/2019, che ai fini del rinnovo del titolo abilitativo per impianti eolici e fotovoltaici esistenti pone alcune condizioni, non previste dalla legislazione statale. Queste includono, ad esempio, l'obbligo di riduzione del numero di aerogeneratori (per l'eolico) o della superficie radiante (per il fotovoltaico).
Si tratta di condizioni che, secondo i giudici, non rispettano i principi fondamentali della materia fissati dalla legge statale e superano ampiamente il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale. L'introduzione di tali condizioni, infatti, costituisce un potenziale ostacolo all'esercizio degli impianti, in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Corte Costituzionale

Sentenza 2 dicembre 2020, n. 258

Ambiente - Energia - Norme della Regione Puglia - Norme in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento e rifacimento di impianti esistenti di produzione di energia da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare - Piano regionale dell'idrogeno - Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali dei progetti - Disciplina delle modifiche sostanziali o non sostanziali ai fini dell'individuazione del regime abilitativo degli interventi - Rinnovo del titolo abilitativo - Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale.