Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/Rif

Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/Rif

(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 26 novembre 2020)

Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1135a riunione del 24 novembre 2020

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito: decreto legislativo 267/2o00);

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

— la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/2013), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

— il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge 34/2020), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", c.d. decreto "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 106;

— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

— la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 225/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 715/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019";

— la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/Rif, recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/Rif e 715/2018/R/Rif, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati – con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";

— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/Rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/Rif, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/Rif);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/Rif (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/Rif), recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/Rif recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/Rif);

— la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (Mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina 02/DRIF/2020).

Considerato che:

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";

— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

— inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

• "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga'" (lettera f);

• "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);

• "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).

Considerato, inoltre, che:

— con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;

— in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 147/2013:

• al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

• al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

• al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)";

— l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; la medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

— con riferimento all'anno 2021, il decreto-legge 34/20, al comma 3-bis dell'articolo 106 prevede che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

Considerato, altresì, che:

— con la deliberazione 443/2019/R/Rif – sulla base dell'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 351/2019/R/Rif – l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr), recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento;

— all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

• sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Mtr, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);

• il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);

• la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente  territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);

• sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);

— con la successiva deliberazione 57/2020/R/Rif, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/Rif, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;

— con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

— per quanto di interesse in questa sede, con specifico riferimento all'annualità 2021, l'Autorità, nella deliberazione 443/2019/R/Rif e nel relativo allegato A (Mtr), ha precisato che:

• relativamente alla valorizzazione delle immobilizzazioni, "i deflatori applicabili per il calcolo delle tariffe 2021 verranno pubblicati con successivo provvedimento" (comma 11.10 del Mtr);

• potrebbe essere oggetto di aggiornamento il tasso di inflazione relativo all'anno a (definito al comma 6.5 del Mtr come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le famiglie di operai ed impiegati — Foi esclusi i tabacchi — nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo), da utilizzarsi ai fini della quantificazione dei costi riconosciuti;

• "per l'anno 2021, le tempistiche di trasmissione [delle predisposizioni del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione] saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità" (comma 8.2 della deliberazione 443/2019/R/Rif);

— peraltro, come verificato nell'ambito delle istruttorie svolte dall'Autorità sulle predisposizioni tariffarie trasmesse per il 2020, molti Enti territorialmente competenti hanno rinviato ad annualità successive al 2020 il recupero della quota residua dei conguagli relativi all'anno 2018, tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nel rispetto di quanto previsto dal Mtr.

Considerato, anche, che:

— con la deliberazione 158/2020/R/Rif in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/Rif e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli stakeholder;

— con la successiva deliberazione 238/2020/R/Rif, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti (a seguito degli elementi forniti in risposta al documento per la consultazione 189/2020/R/Rif) alcuni elementi di flessibilità nel Mtr, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/Rif e di prevedere, limitatamente all'annualità 2020, modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento.

Ritenuto che:

— ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per l'annualità 2021, sia necessario procedere – secondo quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/Rif – all' adeguamento di taluni valori monetari, individuando:

• i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all'anno 2021;

— il tasso di inflazione relativo all'anno 2021, I2021, pari a 0,1% I2020 = 1,10%, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'articolo 6 del Mtr riferiti alla medesima annualità;

— sia, altresì, opportuno esplicitare – sulla base di quanto già previsto dalle deliberazioni 443/2019/R/Rif e 57/2020/R/Rif – che, per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (definito al comma 2.2 del Mtr) e a quelle relative alle componenti di costo fisso (di cui al comma 2.3 del Mtr), possano essere ricompresi la quota residua dei conguagli relativi all'anno 2018, che — tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

— in considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 (con riferimento alla quale, in data 7 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021) sia, infine, opportuno – al fine di mitigarne gli effetti, a garanzia della continuità dei servizi essenziali – estendere al 2021 talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2019/R/Rif e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020;

— per le finalità di cui al precedente alinea, sia opportuno introdurre nel Mtr anche per l'anno 2021:

• ai fini dell'individuazione del parametro ρa (per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe), la facoltà per l'Ente territorialmente competente di considerare il coefficiente C192021 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da Covid-19 (confermando le stesse modalità di valorizzazione disciplinate per il 2020);

• la possibilità di presentare l'apposita relazione per il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie, prevista dal comma 4.5 del Mtr, anche per fare fronte a incrementi eccezionali dei costi dovuti alla gestione dell'emergenza da Covid-19 riferibili all'annualità in parola;

• la possibilità di considerare nelle entrate tariffarie le seguenti componenti aggiuntive:

COVexpTV,2021 (componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, con la specificazione che tale componente può assumere valore positivo o negativo);

COVexpTF,2021 (componente di costo fisso, che ha natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, con la specificazione che tale componente può assumere valore positivo o negativo).

Ritenuto, anche, che:

— in continuità con quanto disposto per il 2020 con riguardo alle tempistiche di trasmissione delle proposte tariffarie, sia opportuno prevedere che, con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmetta all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

— sia opportuno rinviare a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021, prevista dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ritenuto, infine, che:

— alla luce delle disposizioni di cui al presente provvedimento sia necessario integrare l'allegato A alla deliberazione 443/2019/R/Rif recante "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (Mtr)", contestualmente fornendo, per il 2021, un aggiornamento dell'Appendice 1 del Mtr recante lo schema tipo di piano economico finanziario;

— relativamente alle motivazioni delle disposizioni confermative della disciplina tariffaria vigente, sia opportuno rimandare alla parte motiva delle deliberazioni 443/2019/R/Rif, 57/2020/R/Rif e 238/2020/R/Rif, nonché dei documenti di consultazione relativi a tali deliberazioni

Delibera

Articolo 1

Adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021

1.1 Tenuto conto degli adeguamenti monetari necessari alla predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2021, all'allegato A della deliberazione 443/2019/R/Rif (Mtr) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6.5, dopo il periodo "Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le famiglie di operai ed impiegati (Foi esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a I2019 = 0,90% e a I2020 = 1,10%", è aggiunto il seguente periodo: "Per l'annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari a I2021 = 0,1%.";

b) dopo il comma 11.10, è aggiunto il seguente comma:

"11.10-bis Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2021, si applica il deflatore di cui alla seguente tabella:

 

Anno Deflatore per tariffe 2021 Anno Deflatore per tariffe 2021
1977 7,373 1999 1,421
1978 6,511 2000 1,380
1979 5,662 2001 1,352
1980 4,569 2002 1,314
1981 3,737 2003 1,294
1982 3,248 2004 1,260
1983 2,911 2005 1,223
1984 2,667 2006 1,190
1985 2,446 2007 1,157
1986 2,355 2008 1,121
1987 2,257 2009 1,113
1988 2,138 2010 1,113
1989 2,028 2011 1,096
1990 1,902 2012 1,060
1991 1,797 2013 1,032
1992 1,728 2014 1,020
1993 1,664 2015 1,021
1994 1,609 2016 1,017
1995 1,548 2017 1,014
1996 1,504 2018 1,016
1997 1,464 2019 1,012
1998 1,437 2020 1,005

 

2021 1,000

 

c) conseguentemente:

i. al comma 11.8, dopo le parole "dflt a, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a, di cui al comma 11.9", sono aggiunte le seguenti parole: "e al comma 11.10-bis";

ii. al comma 13.5, dopo le parole "Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 11.9", sono aggiunte le seguenti parole: "e al comma 11.10-bis".

Articolo 2

Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico finanziari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19

2.1 In considerazioni del protrarsi della pandemia da Covid-19, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali e il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, è data facoltà all'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QLa) e di ampliamento del perimetro gestionale (PGa), con un ulteriore obiettivo C192021 che permetta di tener conto, anche per il 2021, delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da Covid-19.

2.2 Il comma 2.2 ter del Mtr è integralmente sostituito dal seguente:

"2.2-ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

— COVexpTV,2021 è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

— cosexpTV,a è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/Rif, di cui al comma 7-ter.1;

— RCNDTV/r' è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/Rif per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente RCNDTV, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;

— RCUTV,a è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi variabili risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del Mtr;

— la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che — tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.".

2.3 Il comma 2.3-ter del Mtr è integralmente sostituito dal seguente:

"2.3-ter Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma 2.3, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

— COVexpTF,2021 è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7-bis.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

— RCUTF,a è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020) e i costi fissi risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del Mtr;

— la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che — tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 — l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.".

2.4 Al comma 4.3-bis del Mtr, i periodi "Per l'anno 2020, ai fini della determinazione del parametro ρa l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C192020 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da Covid-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:" sono sostituiti dai seguenti periodi: "Ai fini della determinazione del parametro ρa, l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C192020 e il coefficiente C192021, rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da Covid-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e possono essere valorizzati laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:".

2.5 Il comma 4.4 bis del Mtr è integralmente sostituito dal seguente comma:

"4.4-bis In ciascun anno a = {2020,2021}, il parametro ρa non può assumere valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.".

2.6 Il comma 4.5-bis del Mtr è integralmente sostituito dal seguente comma:

"4.5-bis Sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da Covid-19, rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.".

2.7 Il comma 7.1-ter del Mtr è integralmente sostituito dal seguente:

"7.1-ter Per l'anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere considerate la componente cosexpTV,a, nonché le componenti COVexpTV,2021 e COVexpTF,2021 di cui al successivo articolo 7-bis.".

2.8 Al comma 7-bis.1 del Mtr,

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le componenti di costo variabile COVexpTV,2020 e COVexpTV,2021 hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da Covid-19 di cui al comma 4.3-bis.";

b) al secondo periodo, le parole "i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da Covid-19" sono sostituite dalle seguenti: "i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da Covid-19".

2.9 Al comma 7-bis.2 del Mtr,

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le componenti di costo fisso COVexpTF,2020 e COVexpTF,2021 hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da Covid-19 di cui al comma 4.3-bis.";

b) al secondo periodo, le parole "i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da Covid-19" sono sostituite dalle seguenti parole: "i costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da Covid-19".

2.10 Al comma 7-bis.3 del Mtr, dopo le parole "Le componenti COVexpTF,2020 e COVexpTV, 2020", sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché le componenti COVexpTF,2021 e COVexpTV,2021,".

2.11 Dopo il comma 7-bis.4 del Mtr, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis.5 In sede di individuazione dei criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2023, l'Autorità – al fine di evitare effetti di double counting – tiene conto degli effetti sui costi (ricompresi nelle citate componenti COVexpTF,2021 e COVexpTV,2021) anticipati nel 2021. A tal fine, il gestore, nell'anno 2023 è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2021, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.".

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

3.2 È rinviata a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021, prevista dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/Rif.

3.3 Il presente provvedimento — unitamente al Metodo tariffario rifiuti (Mtr), di cui all'allegato A alla deliberazione 443/2019/R/Rif, come integrato e modificato dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, nonché l'aggiornamento, per l'anno 2021, dell'Appendice 1 del Mtr recante lo schema tipo di piano economico finanziario — è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle associazioni Anci, Anea, Cial, Cisambiente, Comieco, Conai, Corepla, Coreve, Coripet, Fise Assoambiente, Ricrea, Rilegno e Utilitalia.