Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2021, n. 4770
Rifiuti - Gestione illecita - Attività non autorizzata di raccolta, deposito e smaltimento rifiuti speciali - Reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Applicazione - Non occasionalità della condotta - Rilevanza - Sussistenza - Desumibilità da indici quali natura dei rifiuti (materiali edili misti, plastiche, pneumatici fuori uso e oggetti vari) e quantità, desumibile dalla buca per l'interramento nel terreno preso in affitto, oltre all'utilizzo di un mezzo costoso - Sufficienza - Natura istantanea del reato ex comma 2 dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006 - Non sussistenza - Requisiti di imprenditorialità e professionalità - Non rilevanza
Natura dei rifiuti e quantità confermano la non occasionalità dell'attività illecita di gestione di rifiuti, punibile come reato anche se mancano i requisiti di imprenditorialità e professionalità.
Così la Cassazione con la sentenza del 8 febbraio n. 4770 in merito al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 contestato a chi, nel casertano, ha effettuato attività non autorizzata di raccolta, deposito e smaltimento, sorpreso mentre insieme ad un altro soggetto azionava una pala escavatrice per interrare rifiuti speciali. Il reato in questione non ha natura di reato proprio ma comune, potendo essere commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa. Ciò premesso i supremi Giudici evidenziano la non occasionalità dell'attività di gestione dei rifiuti dopo averne valutato la composizione e la natura (materiali edili misti, plastiche, pneumatici fuori uso e oggetti vari), la loro quantità dedotta dalle dimensioni della buca per l'interramento (circa 13 mq. per 2 mt. di profondità), l'affitto del terreno, l'utilizzo di un costoso mezzo meccanico e il coinvolgimento di due persone.
La condotta in esame non rientra dunque nel comma 2 dell'articolo 256 del medesimo Dlgs 152/2006 che è applicabile ai titolari di imprese o responsabili di enti per condotte, anche occasionali, di abbandono, deposito incontrollato, immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 8 febbraio 2021, n. 4770
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