Sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2025, n. 456
Rifiuti - Rifiuti plastici - Trasporto - Dizione generica del materiale trasportato presente sul documento di trasporto ("Pvc triturato") - Abbandono - Ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento (articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006) - Destinatari - Trasportatore non autorizzato al trasporto di rifiuti che ha omesso di acquisire informazioni/certificazioni utili ad escludere la natura di rifiuti dei materiali (in analogia con gli obblighi a carico dei trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti ex articolo 193, comma 17, Dlgs 152/2006) - Legittimità - Sussistenza
L'impresa che trasporta materiali deve assicurarsi che si tratti di beni e non di rifiuti se la dizione sul documento di trasporto è generica (Pvc triturato), altrimenti risponde dell'eventuale abbandono ex Codice ambientale.
Lo si evince dalla sentenza 456/2025 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il Sindaco di un Comune veneto ordinava la rimozione di alcuni rifiuti plastici abbandonati non solo al proprietario del sito, ma anche alla ditta, non autorizzata, che li aveva trasportati.
E ciò perché il trasportatore, di fronte all'espressione generica "Pvc triturato" presente sul documento di trasporto, avrebbe dovuto acquisire dal produttore le informazioni e certificazioni utili a sostenere la natura di "materia prima secondaria" del materiale trasportato.
Il Consiglio ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui la responsabilità della gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.
E quindi anche sul trasportatore non abilitato che ha l'obbligo di verificare la correttezza dei documenti di trasporto e rilevare, quantomeno, "le difformità e/o anomalie agevolmente percepibili" tra quanto dichiarato e la natura del materiale trasportato. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 193 del Codice ambientale per i trasportatori autorizzati al trasporto rifiuti. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 22 gennaio 2025, n. 456
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