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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 11 febbraio 2021, n. 925

Rifiuti - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti - Autorizzazione - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Potere di diffida dell'Autorità competente per mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione - Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco - Articoli 50 e articolo 54, Dlgs 267/2000 - Differenze - Coesistenza tra la diffida regionale per mancato rispetto dell'autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e l'ordinanza extra ordinem del Sindaco - Legittimità - Sussistenza

L'ordinanza sindacale urgente emessa dal Sindaco convive ed è indipendente dal provvedimento di diffida per mancato rispetto dell'autorizzazione unica rifiuti emesso dall'Autorità competente.
Queste le considerazioni espresse dal Tar Campania nella sentenza 11 marzo 2021, n. 925 che ha confermato la legittimità dell'ordinanza urgente emanata dal Sindaco di un Comune nei confronti di una società esercente un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi. Il Sindaco ai sensi degli articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 ordinava all'azienda di rimuovere i rifiuti contenuti nelle vasche dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, non autorizzate, né incluse nelle aree dell'impianto autorizzati, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo legge.
L'azienda ribatteva di essere titolare di autorizzazione unica impianti rifiuti rilasciata dalla Regione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e che provvedimenti relativi al mancato rispetto dell'autorizzazione come quello oggetto di impugnazione erano di competenza regionale non del Sindaco. Per i Giudici campani però se è vero che l'articolo 208, comma 13 pone in capo all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di porre in essere quei provvedimenti (diffida, diffida a contestuale sospensione, revoca dell'autorizzazione) diretti a sanzionare il mancato rispetto dell'autorizzazione, nulla vieta al Sindaco, ricorrendone le condizioni di necessità e urgenza, di esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, per fronteggiare quelle situazioni non suscettibili di essere risolte con pari efficienza ed urgenza con il ricorso ai rimedi tipici previsti dall'ordinamento. (FP)

Tar Campania

Sentenza 11 febbraio 2021, n. 925