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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 11 settembre 2024, n. 2146

Rifiuti – Autorizzazioni impianti di gestione dei rifiuti – Inosservanza delle prescrizioni autorizzative – Articolo 208, comma 13, Dlgs 152/2006 – Diffida dell'autorità competente ad eliminare le inosservanze – Termine per l'adeguamento – Omissione – Valenza provvedimentale della diffida ai fini della sospensione dell'autorizzazione – Insussistenza – Lesività dell'atto – Insussistenza – Sospensione dell'autorizzazione a  prescindere dall'adozione e dall'inadempimento della diffida – Legittimità – Sussistenza

L'inosservanza della diffida con cui la P.a. ha intimato ad una impresa il rispetto delle prescrizioni per la gestione dei rifiuti, senza fissare un termine per l'adeguamento, non può giustificare la sospensione dell'autorizzazione.

L'avvio del successivo provvedimento di sospensione (o di revoca) dell'autorizzazione in tali ipotesi, stabilisce il Tar del Veneto con la sentenza 11 settembre 2024, n. 2146, "potrebbe delinearsi solo a seguito di nuova diffida (questa volta tipica) munita di un termine".
Secondo il "Codice ambientale" (articolo 208, comma 13, Dlgs 152/2006), sottolinea il Giudice, la diffida – che l'autorità competente può adottare in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione – deve stabilire un termine entro il quale le inosservanze devono essere eliminate, in assenza del quale la stessa va qualificata come una "misura atipica meramente monitoria (…), senza alcuna valenza provvedimentale".
Il ricorso contro la diffida priva di termine va quindi dichiarato inamissibile "per difetto di lesività dell'atto impugnato". Il tutto, chiarisce il Giudice in calce, fermo restando il principio secondo il quale le fattispecie di sospensione e di revoca autorizzatoria "possono determinarsi a prescindere dall'adozione e dall'inadempimento della misura più lieve" della diffida. (AG)

Tar Veneto

Sentenza 11 settembre 2024, n. 2146