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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 9 febbraio 2021, n. 840

Rifiuti - Valutazione di impatto ambientale - Impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening) - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Obbligo dell'Autorità procedente di comunicare ai Comuni interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet della documentazione del procedimento - Sussistenza - Richiesta al proponente di tre integrazioni documentali - Illegittimità - Sussistenza

È illegittimo il provvedimento conclusivo dello 'screening' ambientale di un impianto di compostaggio rifiuti se i Comuni interessati non sono stati coinvolti nel procedimento.
Bocciato dal Tar Campania con la sentenza 9 febbraio 2021, n. 840 il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a Via relativo alla realizzazione di un impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti. L'Autorità competente aveva concluso per la non sottoposizione a Via in esito al procedimento di 'screening' ambientale ex articolo 19, Dlgs 152/2006. Per i Giudici però la disciplina normativa era stata violata in più punti.
In primo luogo alcuni Comuni interessati dall'impianto non erano stati coinvolti nel procedimento: a loro non era stata comunicata, come previsto dall'articolo 19, comma 3, Dlgs 152/2006, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web dell'Autorità competente. In secondo luogo, al proponente il progetto era stato chiesto ben tre volte di integrare la documentazione, quando lo stesso articolo 19, Dlgs 152/2006 prevede che solo per una volta l'Autorità procedente può chiedere integrazioni documentali. Di qui l'illegittimità del provvedimento finale. (FP)

Tar Campania

Sentenza 9 febbraio 2021, n. 840