Ordinanza Corte di Cassazione 10 febbraio 2021, n. 5075
Sicurezza sul lavoro - Appalto lavori - Presenza di più soggetti titolari della posizione di garanzia - Adozione delle misure di sicurezza e informazione adeguata dei dipendenti sui rischi connessi alle mansioni svolte - Obblighi del datore di lavoro (N.d.R: articoli 2087 del Codice civile e 36 del Dlgs 81/2008) - Sussistenza
Anche se i lavori sono stati appaltati, l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di informare i dipendenti sui rischi connessi alle mansioni svolte è di competenza del datore di lavoro. Lo ribadisce la Cassazione con l'ordinanza del 10 febbraio 2021 n. 5075 in merito all'infortunio avvenuto nel bolognese a un dipendente di una cooperativa che aveva stipulato un contratto per l'appalto dei lavori da una società. Per costante giurisprudenza, la presenza di più garanti non fa venire meno gli obblighi del datore di lavoro di adottare le misure di sicurezza (ex articolo 2087 del Codice civile) e informare adeguatamente i dipendenti (articolo 36 del Dlgs 81/2008) sui rischi connessi alle mansioni svolte: ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. Tanto più che nel contratto era stato specificato che gli obblighi di cui sopra, e più in generale la direzione e il controllo dei lavori, dovessero essere garantiti dalla cooperativa dopo aver ricevuto dal committente dettagliate informazioni sui rischi specifici. (TG)
Corte di Cassazione
Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 5075
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