Sentenza Corte di Cassazione 13 marzo 2023, n. 10398
Infortunio sul lavoro - Macchinario per la selezione di rifiuti solidi urbani - Omessa predisposizione di idonei presidi di sicurezza - Violazione degli articoli 70 e 71 del Dlgs 81/2008 e dell'Allegato V, Parte I, punto 6.1. del Dlgs 81/2008 (N.d.R.: articolo 3 del Dlgs 17/2010, di recepimento della direttiva 2006/42/Ce, cd. "Direttiva macchine") - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di omicidio colposo (N.d.R.: articolo 589, Codice penale) - Sussistenza - Esonero - Ipotesi - Informazione ai lavoratori dei rischi connessi al macchinario - Esclusione - Previsione del rischio nel Documento di valutazione dei rischi (N.d.R.: articolo 28, Dlgs 81/2008) - Prova della consapevolezza del datore di lavoro dell'esistenza del rischio - Sussistenza
Il datore di lavoro che mette a disposizione un macchinario (per la selezione di rifiuti) non idoneo sotto il profilo della sicurezza risponde dell'infortunio del dipendente anche se aveva informato i lavoratori dei rischi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 13 marzo 2023, n. 10398 pronunciandosi nuovamente in materia di infortuni sul lavoro. Nella specie il Tribunale di Potenza condannava la ricorrente per il delitto di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale commesso, con violazione della normativa antinfortunistica e in qualità di datrice di lavoro, in danno di un dipendente di una società a responsabilità limitata operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti. All'imputata, in particolare, si contestava di aver messo a disposizione dei lavoratori un macchinario per la selezione di rifiuti solidi urbani non idoneo sotto il profilo della sicurezza perché privo di protezioni che impedissero l'accesso al macchinario in funzione, con violazione di regole cautelari anche di matrice eurounitaria (direttiva 2006/42/Ce, cd. "Direttiva macchine").
La Corte, nel rigettare in parte il ricorso, afferma sul punto che la circostanza che del rischio connesso al macchinario fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare la datrice di lavoro dalle responsabilità omissive contestate. Il Collegio precisa inoltre che la previsione del rischio nell'apposito Documento di valutazione di cui al Dlgs 81/2008 "non fa che comprovare la consapevolezza dell'imputata dell'esistenza del rischio stesso". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 marzo 2023, n. 10398
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