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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 17 febbraio 2021, n. 235

Rifiuti - Classificazione - Articolo 184, comma 5-ter, Dlgs 152/2006 - Divieto di declassificazione dei rifiuti tramite diluizione o miscelazioni che comportino una riduzione sottosoglia delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose - Ambito di applicazione - Miscelazione in deroga - Principi - Competenza regionale sulla individuazione di indirizzi operativi e gestionali - Articolo 187, comma 2, 196, comma 1, lett. e), 208, comma 11, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Dgr Veneto 7 febbraio 2018, n. 119 - Prescrizione ex paragrafo 4.3, punto 6 che non ammette la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità ed impone che la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso - Irragionevolezza - Annullamento

La prescrizione che impone di mantenere le concentrazioni di contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, è irragionevole.
Secondo il Tar del Veneto (sentenze nn. 218 e 235 rispettivamente pubblicate il 16 e il 17 febbraio 2021), in particolare, tale prescrizione risulta illogica nei casi in cui, all'esito di una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ritenere, ragionevolmente, che tale adempimento non sia necessario al fine di garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino.
Il Giudice ha così deciso, in accoglimento parziale del ricorso presentato da alcuni operatori di settore, di annullare la prescrizione n. 6 di cui al paragrafo 4.3 della Dgr Veneto 119/2018, recante "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti", secondo la quale "non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso (…)". (AG)

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N.d.R.: la presente sentenza è stata parzialmente riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 25 luglio 2022, n. 6513.

Tar Veneto

Sentenza 17 febbraio 2021, n. 235