Sentenza Consiglio di Stato 25 luglio 2022, n. 6513
Rifiuti – Classificazione – Articolo 184, comma 5-ter, Dlgs 152/2006 – Divieto di declassificazione dei rifiuti tramite diluizione o miscelazioni che comportino una riduzione sottosoglia delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose – Miscelazione – Indirizzi tecnici regionali – Dgr Veneto 119/2018 – Riconducibilità – Norme tecniche in materia di rifiuti ex articolo 195, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Competenza regionale sulle autorizzazioni degli impianti ex articolo 196, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Prescrizione che ammette la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità ed impone che la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso – Ragionevolezza – Sussistenza – Conformità all'articolo 184, comma 5-ter, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Prescrizione relativa alla caratterizzazione obbligatoria della miscela – Legittimità – Sussistenza – Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Riesame e rinnovo – Sovrapponibilità – Sussistenza – Articolo 29-octies, commi 3 e 4, Dlgs 152/2006 – Elenco delle ipotesi di riesame – Tassatività – Sussistenza – Potere incondizionato della P.a. di avviare il riesame – Insussistenza – Pubblicazione di criteri di indirizzo regionali per la gestione e miscelazione dei rifiuti – Riesame dell'Aia degli impianti coinvolti – Insussistenza
Il divieto per le miscele in uscita di possedere caratteristiche di pericolosità nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti in entrata è ragionevole e in linea con il Dlgs 152/2006.
Alla luce di tale considerazione, il Consiglio di Stato (sentenza 25 luglio 2022, n. 6513) ha parzialmente riformato le due sentenze (nn. 218 e 235 del 2021) con le quali il Tar del Veneto, ritenendola irragionevole, aveva deciso di annullare la prescrizione n. 6 di cui al paragrafo 4.3 della Dgr Veneto 119/2018 ("Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti"), secondo la quale "non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso (…)".
Più in generale, il Consiglio di Stato ha invece confermato il giudizio del Tar circa la riconducibilità di tali "criteri" regionali non già alle "norme tecniche" in materia di gestione di rifiuti, riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 195 del Dlgs 152/2006, bensì alla competenza in materia di autorizzazione degli impianti attribuita alle Regioni dal successivo articolo 196. (AG)
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Secondo il Consiglio di Stato, le autorità competenti in materia ambientale non possono avere il potere incondizionato di avviare il riesame di un'autorizzazione integrata ambientale (Aia) in qualsiasi momento.
Il Giudice amministrativo di secondo grado (sentenza 6513/2022) sposa invece l'interpretazione secondo la quale l'elenco delle ipotesi di riesame dell'Aia contemplato dall'articolo 29-octies del Dlgs 152/2006, che prevede ipotesi come la scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la modifica degli impianti, la tutela della salute pubblica e altro ancora, sia da considerarsi "tassativo" e non "esemplificativo".
Avendo il Legislatore stabilito, a monte, i casi in cui può esservi la necessità di modifica dell'Aia, alla P.a. non può quindi essere consentito di avviare un riesame laddove abbia constatato, sulla base di una valutazione "soggettiva o opinabile", che le modalità generali di conduzione di talune attività devono essere modificate.
Il Giudice ha così deciso di annullare alcuni decreti con cui la Regione Veneto aveva modificato le Aia di alcuni impianti di trattamento rifiuti, ritenendo che le stesse dovessero essere "riesaminate" alla luce degli "Indirizzi tecnici" nel frattempo approvati dalla Regione stessa (Dgr 119/2018): la mera entrata in vigore di tali "criteri di indirizzo" regionali, chiarisce il CdS, non integra nessuna delle ipotesi di revisione previsto dall'articolo 29-octies. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 25 luglio 2022, n. 6513
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