Sentenza Corte di Cassazione 19 febbraio 2021, n. 6505
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del dipendente - Responsabilità datore di lavoro e dirigente - Violazione norme cautelari per la regolare tenuta dell'impianto antincendio e omessa dovuta sostituzione di gas lesivi dello strato di ozono - Articoli 16 comma 3 (vigilanza del delegante sul delegato), 46 comma 2 (prescrizioni antincendio) e 63 comma 1 (sicurezza luoghi di lavoro) del Dlgs 81/2008 - Applicazione - Legittimità - Abnormità del comportamento del lavoratore - Esclusione - Legittimità - Operazione rientrante nelle sue attribuzioni - Sussistenza - Rilevanza
Avallare una situazione illegittima, nella fattispecie l'utilizzo di gas ozono lesivo, rende responsabili datore di lavoro e delegato anche dell'infortunio del lavoratore che durante un'ispezione tenta di nascondere l'illecito.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 19 febbraio 2021, n. 6505 decide in merito alla responsabilità per l'infortunio di un dipendente avvenuto nel corso di una verifica del Noe all'impianto antincendio di una centrale termoelettrica in Toscana. Come stabilito dai Supremi Giudici, il rispetto delle prescrizioni di legge e la tenuta a norma dell'impianto antincendio (ex articolo 46, comma 2 del Dlgs 81/2008), autorizzando la spesa per sostituire il gas nocivo con l'intervento delle ditte specializzate, avrebbero evitato l'evento. Sussiste dunque la responsabilità del dirigente (con funzioni di delega ex articoli 16 comma 3 del Dlgs 81/2008) e del datore di lavoro per avere consapevolmente avallato la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro (ex articolo 63 comma 1 del medesimo Dlgs), consentendo l'utilizzo del gas naf S III, lesivo dello strato di ozono, e omettendo l'adeguata manutenzione.
I Giudici non riscontrano l'abnormità nel comportamento del lavoratore che, per rimediare alla violazione delle norme del settore e accogliendo l'invito del datore di lavoro affinché fosse tutto a posto per l'ispezione dei Carabinieri, scollegava manualmente la bombola e veniva colpito dal gas. L'operazione viene fatta rientrare nelle attribuzioni del dipendente e nell'ambito del ciclo produttivo. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 febbraio 2021, n. 6505
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