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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2021, n. 42121

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Lavorazioni con più imprese coinvolte - Infortunio del lavoratore durante il versamento di calcestruzzo - Mancata valutazione da parte del coordinatore della sicurezza dei rischi interferenziali derivanti dalla presenza di diversi operatori - Violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni personali ex articolo 590 Codice penale commesso con violazione del T.u. sicurezza - Sussistenza - Responsabilità del coordinatore dei lavori - Lavorazioni che coinvolgono più imprese - Generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni - Gestione del rischio interferenziale (Allegato XV del Dlgs 81/2008 - N.d.R.: articolo 26 Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Obbligo di sospensione delle attività se pericolo grave e imminente ex articolo 92, comma 1, lettera f) Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Obbligo di controllo puntuale delle singole attività - Illegittimità - Sussistenza

In base al Testo Unico sulla sicurezza il coordinatore dei lavori ha un ruolo di vigilanza sullo svolgimento generale delle lavorazioni, senza obblighi di puntuale controllo delle singole attività. 
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 42121/2021 chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto, tra gli altri, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori di un cantiere edile piemontese al quale si contestava, in cooperazione con l'amministratore della società incaricata dello svolgimento dei lavori, il reato di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 Codice penale commesso ai danni di un lavoratore con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare al coordinatore per la sicurezza si contestava l'assenza in cantiere il giorno dell'incidente e la mancata valutazione dei rischi interferenziali derivanti dalla presenza di più operatori coinvolti nelle lavorazioni, con violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'articolo 92, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2008.
La Corte ricorda che in tema di infortuni sul lavoro il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti di cui all'articolo 92 del Dlgs 81/2008, ha una funzione di alta vigilanza sulla gestione del cd. rischio interferenziale per le lavorazioni che coinvolgono imprese diverse senza che sia tenuto a un "puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative", controllo di cui sono onerati datore di lavoro, dirigente e preposto. Tutto ciò salvo l'obbligo ex articolo 92, comma 1, lettera f) del Dlgs 81/2008 di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 18 novembre 2021, n. 42121