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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 settembre 2023, n. 36908

Antinfortunistica - Reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex articolo 437, Codice penale - Rimozione dolosa di un estintore - Configurabilità - Presupposti - Attitudine della condotta a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori - Necessità - Sussistenza

La rimozione di un estintore, quale presidio antincendio, configura un reato ex Codice penale se la condotta è astrattamente idonea a mettere in pericolo l'integrità fisica di una collettività di lavoratori.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza 36908/2023 pronunciandosi sul ricorso proposto dall'imputato ritenuto responsabile dalla Corte d'Appello di Brescia del reato di cui all'articolo 437 del Codice penale per aver rimosso un estintore da un'area di servizio carburanti.
Nel pronunciarsi sul ricorso la Corte avalla l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è necessario che la condotta si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza di tali presidi antinfortunistici "abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo". In contrasto, dunque, con l'opposto orientamento interpretativo che riconosce rilevanza penale anche alle condotte che abbiano messo a repentaglio l'incolumità di un solo lavoratore.
Nella fattispecie, conclude la Corte, i Giudici di merito hanno correttamente stabilito che l'asportazione anche di un solo estintore, presidio indispensabile per la prevenzione incendi, era senz'altro idoneo a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno all'area. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 7 settembre 2023, n. 36908