Sentenza Consiglio di Stato 26 febbraio 2021, n. 1643
Danno ambientale e bonifiche - Procedimento di bonifica di un sito inquinato - Articoli 242 e 250, Dlgs 152/2006 - Competenza di Regione e Comune - Sussistenza - Competenza del Ministero dell’ambiente - Esclusivamente per i siti di interesse nazionale - Sussistenza
A meno di trovarsi in presenza di un sito di interesse nazionale, il Codice ambientale è chiaro nell'attribuire alla Regione e al Comune la competenza sul procedimento di bonifica di un sito inquinato.
Esclusa dal Consiglio di Stato (sentenza 26 febbraio 2021, n. 1643) la competenza del Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) in merito al silenzio su una istanza di diffida rivolta da due cittadini per ottenere l'avvio dell'attività di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica ambientale e rimozione di rifiuti di un sito inquinato che si trova in Sardegna.
Per i Giudici amministrativi la chiamata in causa del Ministero è illegittima. Ai sensi degli articoli 242 e 250 del Dlgs 152/2006 le competenze in materia di procedure operative ed amministrative legate alle operazioni di bonifica risultano ripartite tra la Regione e il Comune nell'ambito del cui territorio il sito da bonificare ricade. Il responsabile dell'inquinamento propone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e la Regione, sentiti il Comune e la Provincia mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni. Se invece il responsabile dell'inquinamento non si attiva o non è individuato e non provvede il proprietario del sito, spetta al Comune attivarsi per realizzare d'ufficio le procedure e gli interventi di bonifica. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 26 febbraio 2021, n. 1643
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