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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 1 febbraio 2023, n. 3077

Bonifica di siti contaminati – Attività di messa in sicurezza di emergenza (Mise) – Articolo 240, comma 1, lettera m), Dlgs 152/2006 – Misure di prevenzione – Articolo 240, comma 1, lettera i), Dlgs 152/2006 – Assimilabilità – Insussistenza – Obbligo di esecuzione di interventi di Mise a carico del proprietario del fondo non responsabile della contaminazione – Insussistenza – Azione di risarcimento del danno ambientale – Articolo 311, Dlgs 152/2006 – Nozioni di attività e di operatore – Natura speciale propria del Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Comunanza operativa con il regime previsto per le cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051, Codice civile – Insussistenza

Per le Sezioni Unite della Cassazione, la P.a. non può ordinare al proprietario del fondo non responsabile della contaminazione l'adozione di "Mise" per contrastare un esistente pregiudizio ambientale.
È questo il succo dell’articolata sentenza 1° febbraio 2023, n. 3077, con la quale le Sezioni Unite, al termine di una complessa disamina della normativa e della giurisprudenza -  nazionale e Ue - applicabile in materia, hanno escluso la presenza nel Dlgs 152/2006 di alcun obbligo diretto ed esplicito del proprietario, ove non sia autore della condotta contaminante, ad adottare interventi di Mise, precisando che "né essi possono transitare tra le misure di precauzione o special-preventive a prescindere dall'accertamento della responsabilità e finendo così con il mutarsi, in capo al descritto soggetto, in concorrente e sostanziale obbligo di provvedere alla bonifica dell'area interessata".
A tal proposito, la sentenza sancisce la non assimilabilità delle attività di Mise  alle misure di precauzione invece obbligatorie per il proprietario incolpevole - "nonostante anche le prime possano materialmente assolvere a una finalità di contenimento del danno ambientale" - in quanto solo le seconde implicano un danno ancora non presente.
La sentenza ha così accolto il ricorso presentato contro una sentenza con la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche, presupponendo l'assimilabilità tra le due tipologie di misure, aveva invece affermato la legittimità dell'ordine di esecuzione delle Mise impartito dal MinAmbiente (competente per i siti di bonifica di interesse nazionale) al proprietario di un fondo contaminato, senza la previa individuazione delle responsabilità della contaminazione e senza alcuna dimostrazione del nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'inquinamento. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 1 febbraio 2023, n. 3077

Acque pubbliche – Discarica – Prevenzione inquinamento falde – Difetto di giurisdizione amministrativa – Impugnazione in Tsap – Obblighi del proprietario non responsabile - Questioni