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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 marzo 2021, n. 9954

Terre e rocce da scavo - Definizione - Articoli 2, comma 1, lettera c), Dpr 120/2017 - Utilizzo quali sottoprodotti - Requisito riguardante la normale pratica industriale - Articolo 2, comma 1, lettera o), Dpr 120/2017 - Elencazione non esaustiva - Sussistenza - Verifica caso per caso - Sussistenza - Requisito riguardante la certezza del riutilizzo - Obbligo di dimostrazione tramite dati oggettivi e riscontrabili - Sussistenza - Personale Arpa svolgente funzioni di vigilanza e controllo - Articolo 14, legge 132/2016 - Rilevanza costituzionale del bene tutelato - Qualifica di ufficiali giudiziari - Sussistenza - Particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali che giustificano l’adozione di provvedimenti articolati - Sussistenza - Esigenza di assicurare le garanzie di difesa e garantire nel contempo le esigenze investigative - Sussistenza - Discariche - Definizione di gestore - Articolo 2, lettera o), Dlgs 36/2003 - Reato di gestione abusiva o irregolare - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Fase post-operativa - Rientra - Conseguenze sulla cessazione della permanenza del reato

La "normale pratica industriale" ex Dpr 120/2017 comprende, oltre alle operazioni elencate, anche le altre operazioni "comunemente effettuate" sulle terre da scavo che rispettano le finalità della norma.
Tali finalità, precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 9954/2021, riguardano esclusivamente il "miglioramento" delle "caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace" del materiale escavato e il divieto di alterazione delle caratteristiche originarie dei materiali in questione.
Secondo la Suprema Corte, quindi, non rileva il fatto che il Dpr 120/2017, a differenza del previgente Dm 161/2012, non precisi che l'elenco delle operazioni Npa sia meramente esemplificativo, in quanto tale disposizione, nel far riferimento alle "operazioni più comunemente effettuate", induce comunque a ritenere che anche in questo caso l'elencazione non sia esaustiva.
Diversamente argomentando, sottolinea il Giudice, la lettura delle disposizioni richiamate risulterebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie e la lettura datane, nel tempo, dalla Corte di Giustizia. (AG)

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Il personale delle Agenzie regionali di protezione ambientale svolgente funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa, riveste la qualifica di polizia giudiziaria.
Il principio, basato anche sulla rilevanza costituzionale del bene ambiente al quale le funzioni delle Arpa attengono, è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 9954/2021) che, conseguentemente, ha annullato una sentenza di assoluzione dal reato di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti e rinviato la causa alla Corte di Appello di Firenze, che aveva dichiarato inutilizzabili gli atti compiuti dagli ispettori dell'Arpat, invitandola a conformarsi al principio enunciato.
A tal fine la Suprema Corte, oltre a richiamare una precedente statuizione (sentenza 50352/2016), sottolinea come la questione sia stata oramai definitivamente risolta dal Legislatore con l'articolo 14, comma 7, legge 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente), il quale consente ai legali rappresentanti delle Arpa di invididuare i dipendenti che operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tale disposizione, chiosa comunque il Giudice, non sembra comunque ritenersi indicativa della pregressa inesistenza di una valida base normativa per l'attribuzione di tale qualifica al personale Arpa, considerato anche che, già in precedenza, altre disposizioni normative "avevano preso in considerazione la questione" (articolo 1 della legge 207/2012 e articolo 318-ter del Dlgs 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015). (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 15 marzo 2021, n. 9954