Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 30 marzo 2021, n. 138/2021/R/Rif

Avvio del procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 30 marzo 2021, n. 138/2021/R/Rif

(Pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il 2 aprile 2021)

Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1152a

riunione del 30 marzo 2021

Visti:

— la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/Ue), che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito: decreto legislativo 267/2000);

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/2006);

— la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (di seguito: decreto-legge 138/2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/2020);

— il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", c.d. "decreto Sostegno";

— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif (di seguito: deliberazione 225/2018/R/Rif), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A), recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente";

— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/Rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/Rif, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/Rif, recante "Aggiornamento del Metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" (di seguito: deliberazione 493/2020/R/Rif);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (di seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/Rif).

Considerato che:

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";

— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/1017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

— inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga'" (lettera f);

— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);

— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);

— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).

Considerato, inoltre, che:

— l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;

— il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (…)";

— il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/2011, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;

— con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la Tari, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;

— in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'articolo 1 della legge 147/2013:

— al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

— al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

— al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)";

— l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; la medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Considerato, poi, che:

— recentemente, il decreto legislativo 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/Ue e della direttiva 2018/852/Ue) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 "Definizioni", 198 "Competenze dei comuni" e 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del decreto legislativo 152/2006. Nello specifico, con le richiamate novità normative:

• è stata confermata la natura di "rifiuti urbani" dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;

• si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di "urbani" (non più attribuita in virtù di un'assimilazione disciplinata dai Comuni, ma derivante dalle caratteristiche del rifiuto, e più precisamente dalla loro natura e composizione e dalla attività di provenienza);

• è stato previsto che "le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi";

• è stato disposto che "le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (…), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale"; peraltro, al riguardo, il legislatore — nell'ambito del c.d. "decreto Sostegno" – ha da ultimo previsto che "la scelta delle utenze non domestiche (…) deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno";

— inoltre, il citato decreto legislativo 116/2020 ha:

• modificato l'articolo 222 "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/2006, esplicitando che "la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del [medesimo] decreto legislativo [116/2020], nonché (…) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (…) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (…)", disponendo contestualmente che "i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento";

• introdotto, nel decreto legislativo 152/2006, l'articolo 198-bis, prevedendo l'adozione del "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" — che dovrà almeno contemplare i dati sulla produzione dei rifiuti su scala nazionale, la ricognizione degli impianti a livello nazionale, i criteri generali per la redazione dei piani di settore, l'individuazione dei flussi di particolari categorie di rifiuti con i relativi fabbisogni impiantistici.

Considerato, altresì, che:

— con la deliberazione 443/2019/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021) tesi tra l'altro a:

• esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi — in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale — assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

• promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

• migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

• definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;

• incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

• rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

• favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

• in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

— successivamente, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, il quadro di riferimento è stato integrato dapprima con la deliberazione 57/2020/R/Rif (con la quale — al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e comunque in un'ottica di tutela degli utenti — sono state introdotte specifiche semplificazioni procedurali, riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari alla predisposizione tariffaria) e poi con le deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif (con le quali, al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria in atto, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel Mtr, consentendo agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/Rif, anche disciplinando modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento);

— le misure urgenti di cui al precedente alinea — unitamente alle previsioni legislative, adottate durante l'inizio della fase emergenziale, in ordine alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario per il 2020 — hanno dato luogo alla quantificazione di componenti di conguaglio il cui recupero nell'ambito delle entrate tariffarie è stato rinviato anche successivamente al 2021.

Considerato, infine, che:

— nell'ambito della deliberazione 443/2019/R/Rif è stato, tra l'altro, differito il termine di conclusione del procedimento originariamente avviato con deliberazione 225/2018/R/Rif, relativamente agli aspetti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) del provvedimento da ultimo citato, riferiti:

• alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

• alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dai soggetti competenti.

Ritenuto che:

— sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione, per il secondo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto; — nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, sia in particolare opportuno adottare misure volte a:

— indurre gli operatori a miglioramenti progressivi in un'ottica di sostenibilità ambientale delle attività gestite, anche declinando le modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/Rif;

— assicurare – anche alla luce dei recuperi previsti successivamente al 2021 e relativi alla quantificazione delle entrate tariffarie riferite alle precedenti annualità – la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;

— configurare opportuni meccanismi correttivi ed eventuali compensazioni alla luce dell'applicazione delle richiamate novità normative introdotte dal sopra richiamato decreto legislativo 116/2020, tenuto conto dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, nonché distinguendo i menzionati profili (relativi ai costi riconosciuti) da quelli inerenti alla determinazione dei corrispettivi per le diverse categorie di utenza;

— valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, prevedendo i necessari aggiornamenti periodici: ciò al fine di valutare compiutamente le misure adottate per il superamento delle criticità emerse in determinati periodi, nonché di promuovere un allineamento virtuoso, nel medio periodo, dei cicli economico-finanziari con le programmazioni di competenza regionale per la gestione dei flussi e lo sviluppo delle infrastrutture ambientali;

— sia, inoltre, opportuno proseguire le attività di confronto interistituzionale – già avviate nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con deliberazione 333/2019/A – finalizzate, tra l'altro, a definire procedure volte a garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti per la gestione del servizio.

Ritenuto, infine, che:

— nell'ambito del procedimento in oggetto sia, altresì, necessario provvedere – in coerenza con le linee strategiche di intervento definite dall'Autorità con deliberazione 242/2019/A — alla definizione di una "regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento (…), e [alla] contestuale definizione di criteri di accesso agli impianti, [al contempo sviluppando] meccanismi volti a promuovere gli investimenti di trattamento, anche valutando modalità di allocazione della capacità con orizzonti di durata pluriennale e promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema";

— sia necessario procedere, in una logica di semplificazione dell'azione amministrativa, all'individuazione di un termine unico per la conclusione delle attività volte alla definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2), nonché per la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, individuando detto termine nel 31 luglio 2021

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

2. di acquisire, nell'ambito del presente procedimento, tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui al punto precedente, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

3. di individuare nel 31 luglio 2021 il termine unico per la conclusione delle attività di cui al precedente punto 1.;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle associazioni Anci, Anea, Cial, Cic, Cisambiente, Comieco, Conai, Corepla, Coreve, Coripet, Fise Assoambiente, Ricrea, Rilegno e Utilitalia;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it