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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 maggio 2021, n. 3576

Rifiuti - Abbandono sul lido del mare - Demanio marittimo - Articolo 822, C.c. - Direzione generale del Mims che esercita le funzioni relative alla proprietà del demanio marittimo - Sussistenza - Applicazione del principio per cui la proprietà, anche demaniale, è diritto pieno - Sussistenza - Ordinanza del Comune che impone la delimitazione dell'area e la rimozione dei rifiuti a un soggetto non identificabile - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Illegittimità

Nell'esercitare le funzioni relative alla proprietà del demanio marittimo, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) si assume anche le responsabilità collegate in tema di rifiuti.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che, tramite la sentenza 7 maggio 2021, n. 3756, ha annullato un'ordinanza con il quale il Comune di Capoliveri (LI) aveva ingiunto al "Demanio pubblico dello Stato, Ramo marina mercantile" – ovvero all'intestazione catastale elaborata dall'Agenzia delle entrate per iscrivere i beni immobili relativi al demanio - di delimitare un'area in riva al mare interessata da un abbandono di rifiuti per poi provvedere al successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Il Consiglio di Stato, nell'annullare l’ordinanza per mancata identificazione del corretto destinatario, ricorda come nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) – ora Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) a seguito del Dl 22/2021 – esista la "Direzione generale vigilanza autorità portuali" la quale, in linea di fatto, esercita le funzioni relative alla proprietà del demanio marittimo, comprese quelle riguardanti gli abbandoni di rifiuti su spiagge e lidi marittimi (che fanno parte del demanio dello Stato ex articolo 822 C.c.). (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 maggio 2021, n. 3576