Sentenza Tar Sicilia 12 febbraio 2021, n. 471
Rifiuti - Abbandono rifiuti - Ordine di rimozione dei rifiuti dal fondo - Articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Destinatario dell'ordine di rimozione - Proprietario del fondo - Accertamento della sua responsabilità a titolo di dolo o colpa - Necessità - Sussistenza - Omessa diligenza del proprietario - Valutazione secondo ragionevole esigibilità - Sussistenza - Assenza di una recinzione del terreno - Prova di per sé della negligenza nella vigilanza da parte del proprietario - Esclusione
Il proprietario di un fondo in cui sono abbandonati rifiuti può essere destinatario di un ordine di rimozione da parte del Sindaco se è accertata una sua responsabilità, anche a titolo di colpa.
Il Tar Sicilia (sentenza 12 febbraio 2021, n. 471) ha ritenuto illegittimo l'ordine del Sindaco di un Comune, emesso ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 nei confronti del proprietario di un fondo intimato a provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nell'area. Il provvedimento sindacale risulta illegittimo perché non risulta sia stata accertata dal Comune una responsabilità del proprietario del fondo. È mancato, in altre parole, l'accertamento del nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, non essendo configurabile una responsabilità "oggettiva" per il solo fatto di essere proprietario del fondo.
Inoltre, la mancanza di diligenza del proprietario nel controllo dell'area – affermano i Giudici - deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità e, dunque, a fronte del deposito abusivo dei rifiuti, nel caso di specie avvenuto per illecito sversamento, da parte di terzi, dalla vicina strada pubblica, pare ragionevole pretendere anche dall'Organo preposto alla vigilanza sul territorio, e non solo dai proprietari dei fondi limitrofi, una cooperazione al controllo di tali fonti di inquinamento. Il fatto poi che l'area non fosse recintata non indica di per sé una mancata diligenza: non esistendo un obbligo di recinzione, la scelta di non recintare un terreno è facoltà del "dominus" che non può tradursi in un fatto colposo. (FP)
Tar Sicilia
Sentenza 12 febbraio 2021, n. 471
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