Sentenza Tar Lombardia 13 maggio 2021, n. 1179
Rifiuti - Fanghi derivanti da impianti di depurazione acque - Autorizzazione ex Dlgs 99/1992 - Notifica al Comune di spandimento nei terreni agricoli - Articolo 9, Dlgs 99/1992 - Provvedimento comunale che individua fasce di rispetto - Distanze dal centro abitato - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Competenza della Regione in merito all'individuazione delle fasce di rispetto - Articolo 6, n. 3, Dlgs 99/1992 - Sussistenza
Non spetta al Comune ma alla Regione individuare le distanze di rispetto dai centri abitati per l'applicazione dei fanghi ai sensi della disciplina nazionale ex Dlgs 99/1992.
Il principio è stato ricordato dal Tar Lombardia con la sentenza 13 maggio 2021, n. 1179 che ha riconosciuto le ragioni di una azienda autorizzata all'esercizio dell'attività di spandimento fanghi biologici di depurazione ex Dlgs 99/1992. La società aveva inoltrato al Comune la notifica di spandimento prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del Dlgs 99/1992. Il Comune si era opposto ritenendo che l'azienda dovesse rispettare le previsioni del regolamento comunale sull'impiego dei fertilizzanti di tipo B sui suoli del territorio comunale, in particolare la distanza dai centri abitati.
Per i Giudici lombardi è evidente l'illegittimità del provvedimento comunale laddove la disciplina nazionale del Dlgs 99/1992 all'articolo 6, comma 1, n. 3), affida alle Regioni la definizione delle distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati. Le ragioni di questa previsione (che come visto attribuisce espressamente alle Regioni, e non ai Comuni, la competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all'attività di spandimento dei fanghi), affermano i Giudici, ha la finalità di assicurare che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che tale attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 13 maggio 2021, n. 1179
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: