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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 8 agosto 2022, n. 1893

Rifiuti - Fanghi di depurazione - Spandimento dei fanghi in agricoltura - Individuazione dei limiti - Competenza della Regione ai sensi dell’articolo 6, Dlgs 99/1992 - Sussistenza - Atto provinciale che individua limiti allo spandimento dei fanghi - Illegittimità - Sussistenza - Meri poteri di controllo in capo alla Provincia ex articolo 7, Dlgs 99/1992 - Sussistenza

Non spetta alla Provincia ma alla Regione dettare disposizioni sui limiti allo spandimento dei fanghi in agricoltura, come previsto dal Legislatore nazionale col Dlgs 99/1992.
A ricordarlo il Tar Lombardia nella sentenza 8 agosto 2022, n. 1893 che ha accolto le doglianze di una serie di aziende che svolgono attività di gestione di rifiuti, e in particolare di recupero di fanghi biologici di cui al Dlgs 99/1992, provenienti da impianti di depurazione. I ricorrenti agivano per l'annullamento del provvedimento di una Provincia che aveva approvato Linee guida provinciali di regolamentazione dell'attività di spandimento fanghi in agricoltura.
Per i Giudici lombardi l'articolo 6, Dlgs 99/1992 assegna alle Regioni, e non alle Province, la competenza ad individuare i limiti (distanziali, orari ecc.) allo spandimento dei fanghi. Le ragioni, ricorda il Tar, risiedono nel fatto che il Legislatore nazionale vuole disciplina uniforme a livello regionale, onde evitare che la suddetta attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici. Le Province, ai sensi dell'articolo 7, Dlgs 99/1992, hanno unicamente meri poteri di controllo sul rispetto della normativa. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 8 agosto 2022, n. 1893