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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 aprile 2022, n. 14222

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 260 Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale) e 258 comma 4, del Dlgs 152/2006 - Materiale ferroso non tracciato e di cui non si conosce la provenienza - Natura di rifiuto - Sussistenza - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni - Provenienza da Centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e con caratteristiche rispondenti a quelle previste dal Dm 12 giugno 2002, n. 161 sul recupero agevolato rifiuti pericolosi e del regolamento 333/2011/Ue sull’End of waste dei rottami metallici - Necessità - Sussistenza - Onere della prova a carico del soggetto che si vuole avvalere del regime di favore - Sussistenza

Spetta a chi intende godere del regime di favore per i "sottoprodotti" fornire la prova di avere diritto al regime di esclusione dalla normativa in materia di rifiuti.
Un principio ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13 aprile 2022, n. 14222 che ha confermato le condanne dei ricorrenti per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articoli 459 e 460 – ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale) costituito, nel caso di specie, da materiale ferroso non tracciato e di cui non si conosce la provenienza. Gli imputati lamentavano che il materiale commercializzato avrebbe dovuto essere considerato materiale "semilavorato", quindi materiale non ricompreso tra quelli soggetti alle norme del Dlgs 152/2006.
La Suprema Corte però, oltre a constatare la logicità dell'accertamento del Giudice del merito in ordine alla natura di rifiuto dei materiali trasportati illecitamente, ha sottolineato come è onere di chi allega la diversa natura del bene, ovvero la qualifica di materiale qualificabile quale sottoprodotto, come tale escluso dalla disciplina dei rifiuti, dimostrare e allegare le circostanze su cui tale affermazione si fonda. I rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un Centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dal Dm 12 giugno 2002, n. 161 sul recupero agevolato rifiuti pericolosi e del regolamento 333/2011/Ue sull'End of waste dei rottami metallici. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 aprile 2022, n. 14222