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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 16 giugno 2021, n. 16975

Rifiuti da costruzione e demolizione - Smaltimento - Regime di responsabilità (N.d.R: articolo 188, Dlgs 152/2006) - Appaltatore dei lavori che partecipa direttamente alla condotta illecita - Responsabilità - Sussistenza - Responsabilità congiunta in campo al produttore giuridico o materiale e al detentore dei rifiuti (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Specifici accordi tra le parti riguardanti la gestione dei rifiuti - Irrilevanza - Realizzazione di una discarica abusiva - Pagamento della tassa per il deposito in discarica dei rifiuti pericolosi - Articolo 3, comma 32, legge 549/1995 - - Articoli 9 e 10, Lr Toscana 60/1996 - Sussistenza

La responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento dei rifiuti grava congiuntamente in capo al produttore e al detentore degli stessi, indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti.

A confermare il principio è la Corte di Cassazione che, nell'ordinanza 16975/2021, richiama la sentenza 39952/2019 dello stesso Giudice al fine di ribadire come il trasferimento degli obblighi in materia di rifiuti, nell'ambito di un contratto di appalto, non possa comportare il venir meno della responsabilità del produttore degli stessi per le attività poste in essere dai soggetti deputati, a qualsiasi titolo, allo smaltimento medesimo.
La responsabilità per la gestione dei rifiuti edili, chiarisce inoltre la Cassazione, pur gravando in generale sull'appaltatore ed esecutore dei lavori, ben può essere condivisa, nel caso di concorso, con il committente che partecipa direttamente alla condotta illecita.
In applicazione di tale consolidato orientamento, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 16975/2021) ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di un'impresa contro alcune sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Toscana per l'omesso versamento della tassa per il conferimento in discarica dei rifiuti (Ecotassa) in relazione a due discariche abusive. Avendo indicato all'appaltatore dei lavori il luogo – di cui aveva la disponibilità, pur non essendone proprietario - dove smaltire il materiale scavato, il soggetto in questione, in quanto committente dei lavori edili, ha concorso nella realizzazione dell'illecito. (AG)

Corte di Cassazione

Ordinanza 16 giugno 2021, n. 16975