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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2020, n. 847

Appalti – Appaltatore che mantiene il controllo dei lavori -  Qualifica come "produttore giuridico" dei rifiuti prodotti – (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006)  - Sussistenza - Funzione di garanzia sulla corretta gestione dei rifiuti - Sussistenza - Dovere di impedire illeciti ai sensi dell'articolo 40, C.p. – Sussistenza – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Reato di abbandono di rifiuti - Occasionalità quale aspetto distintivo rispetto al reato di discarica non autorizzata di rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e modi previsti per il deposito "temporaneo" - Articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Nozione di discarica - Articolo 2, Dlgs 36/2003 - Realizzazione di una discarica non autorizzata - Reato ai sensi dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006  -  Proprietario dell'area su cui terzi abbandonano rifiuti – Comportamento omissivo – Consapevolezza di collaborare al fatto illecito – Concorso nel reato – Articolo 110, C.p. – Sussistenza

Il committente che mantiene il controllo sul lavoro dell'appaltatore diventa "garante" della corretta gestione dei rifiuti ed è quindi responsabile nel caso venga realizzata una discarica non autorizzata.
In tale ipotesi, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 847/2020, il committente diventa "produttore giuridico" dei rifiuti (N.d.R.: ovvero il soggetto al quale sia "giuridicamente riferibile" la produzione dei rifiuti, ex articolo 183, comma 1, lettera f del Dlgs 152/2006) e, anche in caso di una condotta solo omissiva, risponde ai sensi dell'articolo 40 del Codice penale per non avere impedito la realizzazione di una discarica abusiva.
Tale fattispecie deve essere mantenuta distinta da quelle in cui possa configurarsi una ipotesi di compartecipazione nel reato attraverso l'omissione: quando il proprietario di un'area dove terzi scaricano rifiuti è consapevole di collaborare, con il suo contegno omissivo, al fatto illecito, sottolinea la Suprema Corte, basterà richiamare l'articolo 110 del Codice penale ("Pena per coloro che concorrono nel reato"). (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 gennaio 2020, n. 847