Ordinanza Corte di Cassazione 21 giugno 2021, n. 17617
Rifiuti - Tassazione del servizio rifiuti (Tari) - Presupposto impositivo - Articolo 1, commi 641 e 642, legge 147/2013 - Concessionario di un parcheggio - Detenzione e custodia dell'area oltre alla gestione del parcheggio - Sussistenza
Se il concessionario del servizio di parcheggio ha anche la detenzione delle aree destinate al parcheggio spetta a lui versare la tassa rifiuti (Tari) e non al proprietario dell'area.
Così la Cassazione nella ordinanza 21 giugno 2021, n. 17617 chiamata a dirimere la controversia sulla debenza della tassa rifiuti (Tari) tra agente della riscossione e una società alla quale un Comune abruzzese aveva affidato il servizio di parcheggio. I Supremi Giudici richiamano l'attenzione su una attenta lettura del contratto tra Comune e concessionario e la sua corretta interpretazione, cosa che la Commissione tributaria regionale non ha fatto. Se dall'esame complessivo delle clausole contrattuali emerge che al concessionario oltre alla gestione del servizio è stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio, sussiste il presupposto impositivo della Tari ex articolo 1, commi 641 e 642, legge 147/2013 (possesso o semplice occupazione di un'area suscettibile di produrre rifiuti).
Niente presupposto impositivo della Tari se invece alla società concessionaria fosse affidato solo il mero servizio di gestione del parcheggio col potere di esazione delle somme da parte dei singoli fruitori dell'area per l'uso come parcheggio dell'area pubblica destinata a parcheggio dal Comune, avremmo una occupazione temporanea del singolo e non della concessionaria. In altre parole se la concessionaria esercita i tipici poteri del detentore dell'area scatta il tributo. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17617
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