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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 28 giugno 2021, n. 4891

Rifiuti - Impianto di stoccaggio provvisorio preliminare di materiale da costruzione - Autorizzazione - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Strumenti urbanistici - Pianificazione comunale - Ampia discrezionalità dell'Ente locale nelle scelte urbanistiche - Sussistenza - Piano strutturale comunale - Effetti - Localizzazione dell'impianto in area non più idonea - Legittimità della pianificazione comunale - Sussistenza - Autorizzazione al trattamento rifiuti in scadenza - Legittimo affidamento al rinnovo - Esclusione

È legittimo il comportamento del Comune che nello strumento di pianificazione adottato per la prima volta definisce come non idonea un'area su cui insiste un impianto di stoccaggio rifiuti.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 28 giugno 2021, n. 4891 respingendo le doglianze del titolare di un impianto di stoccaggio provvisorio preliminare di materiale da costruzione già autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006. Nel caso di specie un Comune calabrese aveva adottato per la prima volta un Piano strutturale individuando come area non idonea ad impianti di trattamento rifiuti quella dove era collocato l'impianto di stoccaggio, la cui autorizzazione peraltro era in scadenza.
Da un lato quindi è principio assodato in Giurisprudenza che le scelte urbanistiche di pianificazione e programmazione dei Comuni non debbono essere corredate da una motivazione specifica e puntuale, essendo atti amministrativi generali connotati da ampia discrezionalità. Dall'altro le legittime aspettative maturate dai privati proprietari delle aree che ricadono all'interno del Piano vanno commisurate a quelle più generali di coordinamento delle esigenze abitative con quelle della produzione. Oltretutto, essendo l'autorizzazione al trattamento rifiuti in scadenza e non sussistendo un diritto al rinnovo, il Comune ha scelto il momento giusto per compiere la scelta pianificatoria. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 28 giugno 2021, n. 4891