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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 14 agosto 2023, n. 2039

Rifiuti - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto ai sensi dell'articolo 208, Dlgs 152/2006 - Provvedimento autorizzatorio - Natura - Variante automatica dello strumento urbanistico comunale - Sussistenza

La incompatibilità dell'autorizzazione di un impianto di gestione rifiuti con il Piano generale del territorio di un Comune non è un vizio dell'atto il quale costituisce variante allo strumento urbanistico comunale.
Così si è espresso il Tar Lombardia nella sentenza 14 agosto 2023, n. 2039 che ha confermato la legittimità della autorizzazione ex articolo 208 Dlgs 152/2006 per l'edificazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata dalla Provincia. I Giudici hanno respinto le obiezioni del Comune ricorrente sul vizio dell'autorizzazione relativo alla sua incompatibilità con la pianificazione comunale.
Infatti, ricorda il Collegio lombardo, l'articolo 208, Dlgs 152/2006 che definisce l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento rifiuti stabilisce che il titolo autorizzatorio viene rilasciato, ove necessario, anche in variante allo strumento urbanistico comunale. Lo stesso provvedimento rilasciato dalla Provincia evidenzia come "la localizzazione dell'impianto può essere assentita anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico che, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, senza dunque che sia necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore". (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 14 agosto 2023, n. 2039