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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Abruzzo 15 luglio 2021, n. 363

Rifiuti - Abbandono di rifiuti da demolizione, rocce da scavo e terra e residui di potatura su terreno di proprietà altrui - Ordinanza di rimozione e smaltimento ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 - Responsabilità in proprio del proprietario intimato con ordinanza comunale - Sussistenza - Mancata custodia e protezione dell'area (priva di recinzione) per evitarne l'alterazione e l'abusivo utilizzo da parte di terzi - Sussistenza - Colpa per omissione di controllo del proprietario - Sussistenza - Violazione delle regole di comune diligenza e prudenza - Rientra - Vicinanza tra l'abitazione del proprietario e il terreno, quantità e tipologia di rifiuti - Rilevanza

Il proprietario che non custodisce né protegge l'area dagli abbandoni di terzi deve eseguire l'ordinanza comunale ex Dlgs 152/2006 di rimozione e smaltimento rifiuti. Lo ribadisce il Tar Abruzzo con la sentenza del 15 luglio 2021, n. 363 decidendo sulla legittimità dell'ordinanza comunale di rimozione e smaltimento rifiuti diretta al proprietario di un'area di rilevanza paesaggistico ambientale, nel chietino, utilizzata impropriamente da terzi. La quantità (cubatura di oltre 500 m.c.) e la tipologia di rifiuti abbandonati (da demolizione e residui di potatura oltre a rocce da scavo e terra) sul suolo, oltre alla vicinanza del terreno all'abitazione del proprietario, provano, per i giudici amministrativi, la sua colpa per omissione di controllo sull'area. Non essendovi dunque dubbi sul fatto che lo stesso fosse a conoscenza dell'illecito utilizzo del suo terreno, sussiste la sua responsabilità a titolo di colpa per non essersi attivato nella custodia e protezione dell'area priva di recinzione, né nella denuncia tempestiva degli sversamenti alle autorità competenti.
La violazione di queste regole di comune diligenza, confermano l'esistenza nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente (riscontrati come da rapporto rimesso dalle Autorità di controllo) da parte di terzi, integrando l'elemento soggettivo della colpa che – alternativamente al dolo - è alla base dell'ordinanza comunale in questione prevista dall'articolo 192 del Dlgs 152/2006. (TG)

Tar Abruzzo

Sentenza 15 luglio 2021, n. 363