Sentenza Corte di Cassazione 14 gennaio 2019, n. 1517
Rifiuti - Abbandono - Proprietario del terreno - Responsabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati - Insussistenza - Configurabilità della responsabilità penale - Comportamento omissivo o commissivo che configuri una attività di "gestione" dei rifiuti abbandonati - Necessità - Sussistenza - Sequestro del terreno - In caso di reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Insussistenza
Il proprietario di un terreno non risponde di per sé di abbandono di rifiuti solo perché non si attiva per la rimozione, occorre che compia atti di "gestione" degli stessi (ad esempio consentendo il deposito).
La Cassazione (sentenza 14 gennaio 2019, n. 1517) ha ribadito il consolidato principio per il quale il proprietario del terreno non risponde, in quanto tale, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. Occorre che egli ponga in essere una condotta di "gestione dei rifiuti", come nel caso di specie in cui il titolare di un terreno in Sicilia è stato condannato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 proprio perché ha consentito al titolare di una azienda agricola – previo accordo – di usare il tuo terreno come deposito incontrollato di rifiuti.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso contro la confisca dell'area che ai sensi dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 è ammissibile solo in relazione al reato di discarica abusiva non per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti contestato all'imputato.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 gennaio 2019, n. 1517
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: