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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Cassazione 17 marzo 2016, n. 10960

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Deposito incontrollato - Illecito  ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Natura e  prescrizione - Accertamento - In assenza di successiva gestione rifiuti - Reato istantaneo - Sussistenza

Il reato di abbandono di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 ha natura istantanea quando non è prodromico a successive attività, e la prescrizione si calcola dal giorno della condotta.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 17 marzo 2016, n. 10960 ripercorso l’indirizzo giurisprudenziale che vede il reato di cui all’articolo 256, comma 2, del Dlgs 152/2006 concretizzarsi da una parte nel deposito incontrollato, con natura permanente vista la prodromicità della condotta rispetto a successivo smaltimento o recupero (con conseguente prescrizione decorrente dall’ultima condotta perpetrata) e nell’abbandono, con natura istantanea, non presupponendo ulteriori condotte (e con prescrizione decorrente da quel momento).
Nel caso in esame, l’imputato aveva effettuato un unico deposito di terre e rocce da scavo  nella Regione Campania nel 2001 senza che ci fossero elementi che questo fosse prodromico ad una successiva gestione dei rifiuti stessi. I giudici hanno ritenuto la condotta a natura istantanea, facendo decorrere il dies a quo da quel dì ed hanno ritenuto il reato prescritto.

 

Corte di Cassazione

Sentenza 17 marzo 2016, n. 10960