Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 4 agosto 2022, n. 127

Delega al Governo per il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 - Stralcio - Misure su whistleblowing, fertilizzanti, qualità dell'acqua potabile, trasporto su strada

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento italiano

Legge 4 agosto 2022, n. 127

(Gu 26 agosto 2022 n. 199)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Articolo 3

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (Ue) 2019/2121, che modifica la direttiva (Ue) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

(omissis)

Articolo 4

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (Ue) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/Cee del Consiglio e le direttive 98/6/Ce, 2005/29/Ce e 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/Ce, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (Ue) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (Ue) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo Codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (Ue) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Articolo 5

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (Ue) 2017/1129 e la direttiva (Ue) 2019/1937

(omissis)

Articolo 6

Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CerS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle Autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2016/1011, come modificato dal regolamento (Ue) 2021/168

(omissis)

Articolo 7

Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (Ue) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (Ue) n. 1095/2010, (Ue) n. 648/2012, (Ue) n. 600/2014, (Ue) n. 806/2014 e (Ue) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2007/36/Ce, 2014/59/Ue e (Ue) 2017/1132

(omissis)

Articolo 8

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/557, che modifica il regolamento (Ue) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19

(omissis)

Articolo 9

Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("Eppo")

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal Codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (Ue) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (Ue) 2017/625;

b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (Ue) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (Ue) 2018/848;

d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (Ue) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (Ue) 2018/848;

e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (Ue) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Articolo 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio

(omissis)

Articolo 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

(omissis)

Articolo 13

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (Ue) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'Ente.

Articolo 14

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1726

(omissis)

Articolo 15

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

(omissis)

Articolo 16

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (Ce) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/Cee del Consiglio

(omissis)

Articolo 17

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/Ce

(omissis)

Articolo 18

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (Ce) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

(omissis)

Articolo 19

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1069/2009 e (Ce) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (Ce) n. 2003/2003

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (Ue) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio Ce di cui al regolamento (Ue) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio Ce e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (Ue) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;

f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (Ue) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;

l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;

m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

Articolo 20

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (Ce) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (Ue) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (Ue) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (Ue) 2020/1055, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1071/2009, (Ce) n. 1072/2009 e (Ue) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (Ce) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (Ue) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (Ue) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (Ue) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (Ue) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Articolo 21

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (Ue) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnteA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (Remm) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (Censia), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (Psa), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (Remm) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato Antea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (Ue) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2022

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

2) direttiva (Ue) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (Ue) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del See);

3) direttiva (Ue) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/Cee del Consiglio e le direttive 98/6/Ce, 2005/29/Ce e 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del See);

4) direttiva (Ue) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/Ce, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/Ue, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (Ue) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del See);

5) direttiva (Ue) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/Ce e la direttiva 2014/67/Ue sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/Ce per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (Ue) n. 1024/2012;

6) direttiva (Ue) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/Ue relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del See);

7) direttiva (Ue) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/Ce (Testo rilevante ai fini del See);

8) direttiva (Ue) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del See);

9) direttiva (Ue) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/Ue per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/Ue e (Ue) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19 (Testo rilevante ai fini del See);

10) direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

11) direttiva (Ue) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T);

12) direttiva (Ue) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/Ce del Consiglio;

13) direttiva (Ue) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/Ce concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del See);

14) direttiva (Ue) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/Ce per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) (Testo rilevante ai fini del See).