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Acque
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 22 giugno 2018, n. 28862

Acque - Reflui dei frantoi oleari - Spandimento sul terreno fuori dai casi previsti - Articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato - Terreno colpito da abbondanti piogge - Obbligo del proprietario del frantoio di evitare il surplus di acque di vegetazione - Sussistenza - Mancata ottemperanza del proprietario - Responsabilità penale - Sussistenza

Le piogge abbondanti obbligano il proprietario del terreno ad attivarsi per evitare lo spandimento dei reflui oleari non autorizzato, altrimenti incorrendo nel reato dell'articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006.
La Cassazione (ordinanza 22 giugno 2016, n. 28862), ha rigettato le doglianze del titolare di un frantoio in Toscana condannato per l'utilizzo agronomico delle acque dei frantoi fuori dei casi previsti (articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006), il quale ribatteva che il ruscellamento dei reflui del frantoio era dipeso dall'eccezionale piovosità stagionale.
Per la Suprema Corte, proprio le abbondanti piogge che sono cadute ben prima del verificarsi dell'evento avrebbero dovuto spingere il proprietario del frantoio ad attivarsi per evitare l'evento di spandimento dei reflui smaltendo l'accumulo idro-agricolo tramite modalità alternative, quali lo stoccaggio temporaneo ovvero inviando il surplus di acque di vegetazione in aziende agricole diverse. Irrilevante il fatto che l'azienda fosse autorizzata allo spandimento delle acque di lavorazione del frantoio, dato che l'autorizzazione era allo spandimento sul terreno secco, idoneo ad assumere i valori nutrizionali, non certo allo spandimento in un terreno impregnato dalle abbondanti piogge, inidoneo ad assorbire i reflui.

Corte di Cassazione

Ordinanza 22 giugno 2018, n. 28862