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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 6 settembre 2021, n. 9520

Appalti - Rifiuti - Procedura di gara per trasporto rifiuti presso impianti regionali di recupero o smaltimento - Omesse dichiarazioni dell'operatore economico relative a risoluzioni contrattuali incorse in occasione di precedenti rapporti - Espulsione dalla gara ex articolo 80, comma 5 del Dlgs 50/2016 per grave errore professionale - Segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) - Comminazione di sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti di false dichiarazioni e informazioni non veritiere di cui agli articoli 80, comma 12 e 213, comma 13 del Dlgs 50/2016 - Incidenza dell'omissione sul giudizio operato dalla stazione appaltante per valutare l'integrità professionale dell'operatore economico - Insussistenza - Autonomia delle condotte rispetto ai comportamenti integranti le cause espulsive di cui all'articolo 80, comma 5 del medesimo decreto - Sussistenza

Nell'ambito di una procedura di gara per il servizio di trasporto rifiuti, le omissioni dell'operatore su circostanze relative a una dichiarazione formalmente resa possono inficiarne la veridicità.
Questo quanto chiarito dal Tar Lazio, con sentenza 6 settembre 2021, n. 9520, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto rifiuti presso impianti di recupero e smaltimento della Regione Campania. Nella specie, la società ricorrente, esclusa dalla gara per carenza dei requisiti di integrità e affidabilità, impugnava la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con cui le venivano irrogate sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti di false dichiarazioni e informazioni non veritiere di cui agli articoli 80, comma 12 e 213, comma 13 del Dlgs 50/2016. 
Il Tar chiarisce sul punto che l'omessa dichiarazione da parte dell'operatore economico di alcune circostanze nell'ambito di una dichiarazione formalmente resa può inficiare la percezione del contenuto della medesima da parte della stazione appaltante, con "l’effetto pratico di rendere ideologicamente false le dichiarazioni espresse" e la conseguente integrazione degli illeciti di cui agli articoli 80, comma 12 e 213, comma 13 del Dlgs 50/2016. Illeciti esclusi nella specie, essendo la stazione appaltante stata in grado di valutare gli inadempimenti rilevanti a prescindere dalle vicende non dichiarate. (IM)

Tar Lazio

Sentenza 6 settembre 2021, n. 9520