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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 10 novembre 2021, n. 7494

Danno ambientale e bonifiche - Inquinamento “storico” di un sito - Interventi di bonifica e messa in sicurezza - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Obbligo a carico del proprietario del sito responsabile dell’inquinamento e ai suoi aventi causa compresa la società incorporante - Sussistenza - Ordinanza ministeriale di effettuare le misure di riparazione e ripristino - Articolo 305, comma 2, Dlgs 152/2006 - Possibilità per il Ministero in caso di accertato danno ambientale di ordinare, in qualsiasi momento, all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie - Legittimità - Sussistenza

Nel caso di inquinamento "storico" di un sito, gli interventi di bonifica, messa in sicurezza, ripristino spettano al proprietario del sito responsabile dell'inquinamento e ai suoi aventi causa compresa la società incorporante.
Un principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria 22 ottobre 2019, n. 10 che è stato condiviso dalla quarta Sezione nella sentenza 10 novembre 2021, n. 7494: in caso di inquinamenti "storici" (anche precedenti l'introduzione dell'istituto della bonifica col Dlgs 22/1997), il carattere permanente dell'inquinamento come illecito civile ex articolo 2043, Codice civile inchioda alle sue responsabilità non solo la società responsabile dell'inquinamento ma anche l'Ente che l'ha incorporata in fase successiva al verificarsi dell'evento.
Accertato la responsabilità si estende alla società incorporante, è dunque corretto il comportamento del Ministero dell'ambiente (oggi Mite) il quale in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 305, comma 2, Dlgs 152/2006, una volta accertato l'inquinamento può ordinare al responsabile di effettuare le misure di riparazione e ripristino ambientale. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 10 novembre 2021, n. 7494