Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili - Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 146/2021 - Stralcio

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Parlamento italiano

Legge 17 dicembre 2021, n. 215

(Gu 20 dicembre 2021 n. 301)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 2021

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

(omissis)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Articolo 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'Irap e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine — Impi). -

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei Comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei Comuni"".

(omissis)

All'articolo 5:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato";

(omissis)

 

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

(omissis)

Articolo 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). -

1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

(omissis)

Articolo 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019). -

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in Comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto dai componenti del nucleo familiare"".

All'articolo 6:

(omissis)

alla rubrica, le parole: "disciplina del patent box" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina del cosiddetto "patent box"".

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: "pari a 100 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2021";

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

alla rubrica, le parole: "Fondo automotive" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni".

(omissis)

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

al numero 1.1, le parole: "e locale" sono sostituite dalle seguenti: "e locale,";

al numero 2.2, dopo le parole: "Ministero dell'interno" e dopo le parole: "per la trasformazione digitale" è inserito il seguente segno d'interpunzione: ",";

al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: "regolamento (Ue) 2016/679" sono inserite le seguenti: "del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016," e le parole: "dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" sono sostituite dalle seguenti: "dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";

al numero 4), le parole: "data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "data dell'entrata in vigore";

al numero 5), capoverso 4-bis, dopo le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "da adottare", le parole: "da adottarsi" sono soppresse e le parole: "articolo 5 del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5 del regolamento di cui al decreto";

al comma 1, lettera c):

al numero 3), capoverso 4, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007." sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008";

al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"";

al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli 20 e 21" il segno d'interpunzione: "," è soppresso, le parole: "pericolo per la tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti: "pericolo per la salute" e dopo le parole: "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,";

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124";

al comma 2:

il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

al secondo periodo, le parole: "Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), al Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero";

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione";

al comma 5, le parole: "Ai provvedimenti del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai provvedimenti di cui al presente articolo";

al comma 7, le parole: "prevista dall'articolo 46, trovano applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano";

al comma 9, lettera d), le parole: "fino a cinque lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori";

al comma 10, dopo le parole: "lettere d) ed e)" sono inserite le seguenti: "del comma 9";

al comma 14, le parole: "il ricorso si intende accolto" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento di sospensione perde efficacia";

al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: "d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";

d-ter) all'articolo 19, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";

d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto";

d-quinquies) all'articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";

4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"";

al comma 1, lettera e):

al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: "Il Ministero del lavoro" sono inserite le seguenti: "e delle politiche sociali", dopo le parole: "criteri identificativi" sono inserite le seguenti: "sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza," e le parole: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

al numero 2):

al capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: "comunicano annualmente" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDpr),";

al capoverso 8-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro";

al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

e-ter) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c), dopo le parole: "commi 1, 7," è inserita la seguente: "7-ter,";

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis";

e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e f-bis)";

e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001" sono aggiunte le seguenti: ", aggiornato con le edizioni delle norme Uni più recenti";

e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente: "1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente"";

dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"";

al comma 2, le parole: "del Ccnl comparto Funzioni Centrali" sono sostituite dalle seguenti: "del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali";

al comma 6, le parole: "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17".

Nel capo III, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche). -

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del Codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici"".

All'articolo 14:

(omissis)

al comma 6, lettera b), la parola: "9-quinquies" è sostituita dalle seguenti: ", nonché 9-quinquies".

All'articolo 15:

(omissis)

alla rubrica, dopo la parola: "Proroga" sono inserite le seguenti: "dell'incremento di personale per l'operazione".

(omissis)

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali). -

(omissis)

8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "difesaa servizi Spa," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del demanio,".

(omissis)

Articolo 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di Gpl). -

1. È istituita presso l'Inail l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di Gpl (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

(omissis)

All'allegato I:

al numero 11, le parole: "Mancanza protezione" sono sostituite dalle seguenti: "Mancanza di protezione";

dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis — Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto — Euro 3.000".

Alla tabella 1:

(omissis)