Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 dicembre 2021, n. 8350

Rifiuti urbani - Impianto di trattamento e recupero - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione regionale all'esercizio delle attività - Articolo 28, comma 2, Lr 27/1998 - Obbligo di indicare la tariffa di accesso - Sussistenza - Violazione - Risarcimento del danno - Legittimità - Sussistenza - Distinzione fra trattamento e recupero di rifiuti - Insussistenza

Confermata dal Consiglio di Stato la condanna della Regione Lazio a risarcire il danno causato dalla ritardata definizione delle tariffe di accesso a un impianto di trattamento rifiuti urbani dalla stessa autorizzato.
Secondo il Giudice amministrativo di appello (sentenza 14 dicembre 2021, n. 8350), la definizione della "tariffa di accesso" – ovvero del prezzo "sorvegliato" applicabile a carico dei Comuni che conferiscono rifiuti all'impianto – costituisce un preciso e specifico dovere che, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale sui rifiuti del Lazio (Lr 27/1998), la Regione deve adempiere in sede di autorizzazione dell'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
Il CdS ha così confermato la condanna inflitta dal Tar alla Regione Lazio a risarcire il danno causato al gestore di un impianto, impossibilitato ad accettare rifiuti urbani a causa della mancata determinazione della tariffa, per il periodo intercorrente tra la data del parere con il quale l'Arpa aveva dichiarato la piena idoneità tecnica dell'impianto e il provvedimento con il quale la Regione, alcuni mesi dopo e a seguito di ripetuti solleciti del ricorrente, aveva rilasciato una tariffa di accesso "provvisoria" all'impianto.
La distinzione fra trattamento e recupero di rifiuti tratteggiata dalla Regione in sede di ricorso, chiarisce la sentenza in chiusura, "non ha fondamento normativo". (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 14 dicembre 2021, n. 8350