Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 13 gennaio 2022, n. 262

Acque - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento provenienti dalle aziende agroalimentari di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del Dlgs 152/2006 - Tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola - Articolo 3 comma 1, Lr Campania 14/2010 - Spandimento di liquami in violazione della disciplina - Sanzione amministrativa pecuniaria - Applicazione al letame - Illegittimità - Sussistenza

Le disposizioni per la tutela dall'inquinamento da nitrati di origine agricola prevedono sanzioni per chi spande liquame sui terreni fuori dai periodi previsti e non riguardano il letame.
Così il Tar Campania che con la sentenza 13 gennaio 2022, n. 262 ha annullato la sanzione amministrativa comminata da un Comune a un agricoltore per violazione dell'articolo 3 comma 1 della Lr 14/2010 che prevede il divieto di spandere i liquami zootecnici dall'1 dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi. Veniva accertato però che il destinatario della sanzione era stato fermato mentre trasportava su un carrello (in evidente assenza di necessari contenitori) materiale classificato come letame.
Il divieto previsto dalla disposizione e sanzionato concerne lo spandimento di liquami sui terreni. Il materiale oggetto della contestazione non era liquame ma letame e non eravamo in presenza di spandimento ma di trasporto con propri mezzi sul proprio terreno. Trattandosi dunque di letame e non di liquami e non essendo stata riscontrata la presenza di spandimento recente di liquami sul terreno manca in radice il presupposto per applicare la sanzione prevista dalla norma. (FP)

Tar Campania

Sentenza 13 gennaio 2022, n. 262