Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2022, n. 831
Sicurezza sul lavoro – Infortunio di un lavoratore – Responsabilità del datore di lavoro - Violazione dell'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee, ex articolo 71, comma 4, Dlgs 81/2008 - Omessa adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, ex articolo 2087, Codice civile - Violazione degli obblighi di formazione di cui all'articolo 18 del Dlgs 81/2008- Sussistenza - Responsabilità del datore per reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Sussistenza
In caso di infortunio il comportamento eccentrico del lavoratore esclude la responsabilità del datore solo se quest'ultimo ha preventivamente posto in essere tutte le misure necessarie a eliminare ogni situazione di rischio. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 13 gennaio 2022, n. 831 evidenziando che nel caso di specie il datore avrebbe potuto eliminare il pericolo adottando adeguati strumenti di sicurezza; non avendo provveduto a ciò non può configurarsi, come richiesto dall'imputato, l'ipotesi di un comportamento abnorme del lavoratore, essendo tale comportamento dovuto all'assenza o insufficienza di adeguate cautele. Nella fattispecie i giudici hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro lombardo per l'infortunio occorso a un lavoratore durante l'utilizzo di un tornio privo dei presidi di sicurezza, avendo omesso di prendere le misure necessarie affinché l'attrezzatura fosse utilizzata in conformità alle istruzioni del Dvr, in violazione dell'articolo 2087 del Codice civile e dell'articolo 71, comma 4, Dlgs n. 81/2008, nonché per aver omesso di fornire al lavoratore una formazione adeguata in violazione degli articoli 18 e 37, Dlgs 81/2008. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 gennaio 2022, n. 831
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