Sentenza Tribunale di Roma 14 gennaio 2022, n. 614
Rifiuti - Responsabilità estesa del produttore (N.d.R.: articolo 178-bis, Dlgs 152/2006) - Sistemi collettivi per la gestione a fine vita di beni - Versamento del Contributo ambientale ex articolo 224, Dlgs 152/2006 - Esclusione del versamento del Contributo per quei beni già soggetti al versamento ex articolo 237, Dlgs 152/2006 - Applicazione solo per quei beni con riferimento ad un medesimo profilo di raccolta e di gestione dei rifiuti - Sussistenza - Applicabilità ai contenziosi tra imballaggi e beni in polietilene - Esclusione
Non è il produttore di imballaggi a scegliere a quale Consorzio versare il Contributo ambientale, ma le regole del Codice ambientale che prevedono criteri basati su profili di raccolta/gestione e tipologia di materiale.
Il Tribunale di Roma con la sentenza 14 gennaio 2022, n. 614 ha chiarito la portata dell'articolo 237, comma 8, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 116/2020 che stabilisce, in via retroattiva in tema di responsabilità estesa del produttore, che il Contributo ambientale versato a un Sistema collettivo esclude lo stesso bene dall'assoggettamento ad altro Contributo ambientale. La norma è stata inserita per evitare il proliferare di richieste di versamento di Contributi con riferimento ad un medesimo profilo di raccolta e di gestione dei rifiuti e favorire l'azzeramento del contenzioso pendente (tutti i Consorzi di uno specifico novero di raccolta e di gestione dei rifiuti sono titolati alla riscossione dei Contributi ambientali, ma il produttore non deve pagare per una stessa prestazione, fonte di inquinamento ambientale, molteplici contributi).
La norma sopravvenuta quindi vale per i Consorzi relativi a uno specifico novero di raccolta e gestione di rifiuti ma non azzera il contezioso sui Contributi ambientali dovuti quando da un lato abbiamo degli imballaggi, dall'altro beni in polietilene. Il produttore non può in questo caso scegliere a chi versare il Contributo ambientale (magari scegliendo quello meno oneroso) perché, al netto di eventuali "zone grigie", è ben chiaro quale sia il Consorzio che si occupa di imballaggi e quale quello che si occupa di materiale in polietilene al fine di evitare sovrapposizione di ruoli in ambito di riscossione dei contributi di natura ambientale. (FP)
Tribunale
Sentenza 14 gennaio 2022, n. 614
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